Sentenza del 02/11/2023 n. 710 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Registro - decreto ingiuntivo - fondi di investimento - regime agevolato - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'imposta di registro su un decreto ingiuntivo e sugli atti enunciati in esso. In data 12/05/2017 il Dott. P V cedette quote di un "progetto di investimento F", un credito e ricevette la liquidazione di somme su un conto virtuale "V"; ottenuto decreto ingiuntivo per €552.000. L'Agenzia liquidò imposta al 3% sulle somme indicate e sulle cessioni di quote, nonché 0,5% sulla cessione del credito; il contribuente contestò sostenendo che le cessioni riguardavano quote di fondi comuni mobiliare autorizzati soggette a regime agevolato (tassa fissa) e che la giacenza sul conto V doveva essere tassata 0,5% e non al 3%. Questione centrale: qualificazione delle operazioni (cessione di quote di fondi autorizzati vs cessione tra privati) e onere della prova.
La decisione
La Commissione ha ritenuto fondata in parte la tesi dell'Ufficio: il contribuente non ha fornito prova che le quote cedute fossero quote di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati; pertanto le cessioni di quote sono state assoggettate all'imposta di registro al 3% ex art. 22 DPR 131/1986 e art. 9 DL 351/2001 sulla base imponibile di €1.242.500 (752.500 + 490.000), con imposta determinata in €37.275. Quanto alla somma di €235.889 giacente sul conto "V", la Corte ha ritenuto trattarsi del pagamento di un credito dovuto da A al Dott. P V e ha applicato l'aliquota dello 0,5% prevista dall'art. 6 della Tariffa per un'imposta di €1.179. Le sanzioni sono applicate secondo legge; non rilevata l'applicabilità dell'agevolazione dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1997. Esito: accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 22
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; applicata per tassare le fattispecie enunciate nel decreto ingiuntivo.
Tabella parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, art. 7 (Tariffa)
Disciplina le aliquote e le fattispecie a tassa fissa. Richiamata nella valutazione del regime agevolato per le operazioni relative ai fondi comuni; la Corte ha ritenuto non applicabile il regime agevolato in mancanza di prova che si trattasse di fondi autorizzati.
D.L. 351/2001, art. 9 comma 1
Prevede l'esclusione dall'obbligo di registrazione/agevolazione per atti relativi ai fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati; la sua applicazione è subordinata alla prova che le quote siano effettivamente di fondi autorizzati, prova non fornita nel caso.
Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, art. 6
Prevede l'aliquota dello 0,5% per talune tipologie (es. trasferimento di crediti o pagamento di somme dovute); applicata alla somma di €235.889 ritenuta pagamento di un credito.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 7 comma 4
Norma sulle sanzioni e su possibili attenuazioni; la Corte ha ritenuto non applicabile la particolare attenuazione richiamata, applicando le sanzioni secondo legge.
Massime di principio
- Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le quote cedute appartengono a fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati per ottenere il regime agevolato/ tassa fissa; la documentazione deve essere esplicita (atto fondiario, autorizzazione, prospetto, identificatori del fondo).
- Art. 22 DPR 131/1986: se un decreto ingiuntivo enuncia disposizioni contenute in atti non registrati, l'imposta di registro può estendersi anche alle disposizioni enunciate nel decreto; attenzione a come sono formulate le disposizioni nell'atto presupposto.
- Qualificazione dell'operazione: distinzione tra cessione di quote di fondi autorizzati (potenzialmente tassate a tassa fissa) e cessioni tra privati fuori da mercati regolamentati (aliquota ordinaria 3%); la qualificazione sostanziale prevale sulla denominazione usata dalle parti (es. 'progetto di investimento').
- Pagamenti da conti virtuali: somme accreditate su conti interni o virtuali che rappresentano pagamento di un credito sono assimilate a pagamenti di crediti e possono essere tassate alla relativa aliquota (es. 0,5%) se la natura del pagamento è provata.
- Documentazione consigliata in casi analoghi: contratto di fondo, atto costitutivo del fondo, autorizzazioni regolamentari (es. iscrizioni, numero ISIN o registro), estratti conto che colleghino i flussi al fondo, corrispondenza che dimostri la natura del rapporto per evitare qualificazioni fiscali sfavorevoli.
- Contenzioso e sanzioni: la mera formulazione dell'atto non basta; in caso di contestazione sulle sanzioni valutare le condizioni dell'art. 7 commi relativi alle attenuazioni e provare l'assenza di dolo o colpa grave per riduzioni.
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