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Sentenza

Sentenza del 02/11/2023 n. 710 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Registro - decreto ingiuntivo - fondi di investimento - regime agevolato - onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'imposta di registro su un decreto ingiuntivo e sugli atti enunciati in esso. In data 12/05/2017 il Dott. P V cedette quote di un "progetto di investimento F", un credito e ricevette la liquidazione di somme su un conto virtuale "V"; ottenuto decreto ingiuntivo per €552.000. L'Agenzia liquidò imposta al 3% sulle somme indicate e sulle cessioni di quote, nonché 0,5% sulla cessione del credito; il contribuente contestò sostenendo che le cessioni riguardavano quote di fondi comuni mobiliare autorizzati soggette a regime agevolato (tassa fissa) e che la giacenza sul conto V doveva essere tassata 0,5% e non al 3%. Questione centrale: qualificazione delle operazioni (cessione di quote di fondi autorizzati vs cessione tra privati) e onere della prova.

La decisione

La Commissione ha ritenuto fondata in parte la tesi dell'Ufficio: il contribuente non ha fornito prova che le quote cedute fossero quote di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati; pertanto le cessioni di quote sono state assoggettate all'imposta di registro al 3% ex art. 22 DPR 131/1986 e art. 9 DL 351/2001 sulla base imponibile di €1.242.500 (752.500 + 490.000), con imposta determinata in €37.275. Quanto alla somma di €235.889 giacente sul conto "V", la Corte ha ritenuto trattarsi del pagamento di un credito dovuto da A al Dott. P V e ha applicato l'aliquota dello 0,5% prevista dall'art. 6 della Tariffa per un'imposta di €1.179. Le sanzioni sono applicate secondo legge; non rilevata l'applicabilità dell'agevolazione dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1997. Esito: accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 22

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; applicata per tassare le fattispecie enunciate nel decreto ingiuntivo.

  • Tabella parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, art. 7 (Tariffa)

    Disciplina le aliquote e le fattispecie a tassa fissa. Richiamata nella valutazione del regime agevolato per le operazioni relative ai fondi comuni; la Corte ha ritenuto non applicabile il regime agevolato in mancanza di prova che si trattasse di fondi autorizzati.

  • D.L. 351/2001, art. 9 comma 1

    Prevede l'esclusione dall'obbligo di registrazione/agevolazione per atti relativi ai fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati; la sua applicazione è subordinata alla prova che le quote siano effettivamente di fondi autorizzati, prova non fornita nel caso.

  • Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, art. 6

    Prevede l'aliquota dello 0,5% per talune tipologie (es. trasferimento di crediti o pagamento di somme dovute); applicata alla somma di €235.889 ritenuta pagamento di un credito.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 7 comma 4

    Norma sulle sanzioni e su possibili attenuazioni; la Corte ha ritenuto non applicabile la particolare attenuazione richiamata, applicando le sanzioni secondo legge.

Massime di principio

  • Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le quote cedute appartengono a fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati per ottenere il regime agevolato/ tassa fissa; la documentazione deve essere esplicita (atto fondiario, autorizzazione, prospetto, identificatori del fondo).
  • Art. 22 DPR 131/1986: se un decreto ingiuntivo enuncia disposizioni contenute in atti non registrati, l'imposta di registro può estendersi anche alle disposizioni enunciate nel decreto; attenzione a come sono formulate le disposizioni nell'atto presupposto.
  • Qualificazione dell'operazione: distinzione tra cessione di quote di fondi autorizzati (potenzialmente tassate a tassa fissa) e cessioni tra privati fuori da mercati regolamentati (aliquota ordinaria 3%); la qualificazione sostanziale prevale sulla denominazione usata dalle parti (es. 'progetto di investimento').
  • Pagamenti da conti virtuali: somme accreditate su conti interni o virtuali che rappresentano pagamento di un credito sono assimilate a pagamenti di crediti e possono essere tassate alla relativa aliquota (es. 0,5%) se la natura del pagamento è provata.
  • Documentazione consigliata in casi analoghi: contratto di fondo, atto costitutivo del fondo, autorizzazioni regolamentari (es. iscrizioni, numero ISIN o registro), estratti conto che colleghino i flussi al fondo, corrispondenza che dimostri la natura del rapporto per evitare qualificazioni fiscali sfavorevoli.
  • Contenzioso e sanzioni: la mera formulazione dell'atto non basta; in caso di contestazione sulle sanzioni valutare le condizioni dell'art. 7 commi relativi alle attenuazioni e provare l'assenza di dolo o colpa grave per riduzioni.

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