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Sentenza

Sentenza del 02/11/2023 n. 30472 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di bollo relativo ad un "Aggiuntivo a contratto di mutuo fondiario" (rinnegoziazione di pregresso mutuo fondiario, con diversa modalità di restituzione del debito). La questione centrale è se le modifiche contrattuali di un finanziamento già erogato rientrino nelle agevolazioni previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 (esenzione da imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali per le operazioni a medio e lungo termine e gli atti inerenti), oppure se l'agevolazione si applichi soltanto alle operazioni che comportano la creazione di nuova provvista finanziaria.

La decisione

L'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese giudiziali. Pur rilevando che la questione è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, la Corte ha osservato che la tesi del ricorrente (secondo cui gli atti modificativi dei tempi e delle modalità di restituzione di un finanziamento a medio/lungo termine possono rientrare nell'ambito dell'art. 15 DPR 601/1973) appare fondata e più aderente al dettato normativo, ma non si è pronunciata sul merito a causa dell'estinzione. Ha inoltre specificato che la maggiorazione (raddoppio) del contributo unificato non è dovuta quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 15

    "Le operazioni a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione, ed estinzione... sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative."

    La norma prevede agevolazione per le operazioni a medio/lungo termine e per gli atti inerenti alla loro esecuzione, modifica ed estinzione. La questione interpretativa è se ciò comprenda anche modifiche che non comportano nuova erogazione di provvista; la Corte ritiene che l'interpretazione estensiva (includente rinegoziazioni volte a garantire la realizzazione dello scopo del finanziamento) sia fondata e più aderente al testo, anche se esiste giurisprudenza che richiede la sussistenza di nuova provvista finanziaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    Prevede la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in caso di annullamento dell'atto da parte dell'Amministrazione; la sentenza di estinzione deve operare alla stregua di cassazione senza rinvio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1

    Consente al giudice tributario di disporre la compensazione delle spese giudiziali mediante valutazione complessiva della lite; applicabile nelle ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere quando il giudice ritenga opportuno compensare le spese.

  • D.P.R. n. 11/2002, art. 13, comma 1-quater (testo introdotto dalla L. n. 228/2012)

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo se il procedimento di cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con l'ordinaria dichiarazione di inammissibilità; non si applica se il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 12 Preleggi

    Richiamato dal ricorrente per la corretta interpretazione delle norme, come principio generale di interpretazione della legge; utilizzato a supporto della tesi interpretativa dell'art. 15.

Massime di principio

  • Se la modifica contrattuale di un finanziamento a medio/lungo termine comporta la creazione di nuova provvista (nuova erogazione di denaro), l'agevolazione dell'art. 15 DPR 601/1973 trova chiara applicazione.
  • In caso di rinegoziazione che non comporta nuova erogazione ma modifica tempi/modalità di rimborso di credito già erogato, la giurisprudenza è contrastante: prevale un orientamento che esclude l'agevolazione salvo che la modifica sia funzionale a garantire la realizzazione dello scopo del finanziamento (interpretazione estensiva che può assoggettare tali atti all'art. 15).
  • Quando l'Amministrazione annulla l'atto impugnato in autotutela e viene meno la materia del contendere, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento; in tali casi la Corte di Cassazione emette una declaratoria di estinzione equiparata a cassazione senza rinvio e non decide il merito.
  • In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere il giudice tributario può disporre la compensazione delle spese giudiziali valutando la complessità e la novità della questione; per controversie in materia di agevolazioni tributarie, data la stretta interpretazione delle norme, è frequente la compensazione quando mancano precedenti chiari.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il ricorso si estingue per cessazione della materia del contendere (la maggiorazione si applica solo se la Corte conferma la statuizione impugnata o dichiara ordinariamente inammissibile il ricorso).

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