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Sentenza

Sentenza del 02/11/2023 n. 705 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - sanzioni - determinazione ammontare - manifesta sproporzione - assenza di dolo - rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di merito, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto sussistente la responsabilità della D S.r.l. per non aver regolarizzato le fatture e ha determinato la sanzione nella misura del 50% dell'imposta non applicata (riduzione per motivo di proporzionalità in assenza di dolo e con colpa di modesta entità). Spese compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di sanzioni ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 per omessa regolarizzazione di fatture emesse dai supermercati I ed E relative a premi/contributi di fine anno (anno 2007), connessa questione sull'assoggettabilità a IVA di detti premi e contestuale eccezione di incolpevolezza e di manifesta sproporzione della sanzione

Norme richiamate

  • D.Lgs. 471/1997, art. 6, comma 8

    Il cessionario o il committente ... è punito ... con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250.

    La norma prevede una sanzione pari al 100% dell'imposta con minimo di 250 euro; non disciplina un massimo graduabile, ma il tribunale può comunque tener conto della proporzionalità ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 472/1997.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 7, comma 4

    Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

    Consente la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo in presenza di manifesta sproporzione e circostanze eccezionali; la Corte territoriale ha applicato il principio di proporzionalità riducendo la sanzione alla metà.

  • D.P.R. 633/1972, art. 26

    Norma imperativa volta a prevenire frodi: non ammette accordi derogatori sulla fatturazione; impone l'obbligo di regolarizzazione tramite procedura di variazione e giustifica la responsabilità del cessionario quando la regolarizzazione non avviene.

  • D.P.R. 633/1972, art. 21 e art. 2, comma 3

    Riguardano la disciplina della fatturazione e le esclusioni/assoggettamenti a IVA (natura dei premi/sconti); la questione sull'assoggettabilità a IVA dei premi è stata oggetto di contesa e risolta in sede di legittimità.

  • Corte di Giustizia UE, C-935/19 (15/04/2021)

    Principio che le sanzioni tributarie non possono essere applicate in modo automatico e devono rispettare il principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi di tutela del gettito e di prevenzione dell'evasione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 46 del 17/03/2023

    Ribadito il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie e valorizzata l'efficacia dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 quale strumento per mitigare sanzioni manifestamente sproporzionate.

  • Cassazione (richiamate pronunce, es. ord. n. 9996/2022 e Cass. 27692/2013)

    La Suprema Corte ha ritenuto che l'omessa regolarizzazione delle fatture giustifichi l'imposizione della sanzione al cessionario e ha escluso la possibilità di deroghe ad art. 26; la cassazione ha cassato la decisione favorevole alla D S.r.l. e rinviato per nuovo esame.

Massime di principio

  • In presenza di fatture irregolari emesse da un fornitore, il cessionario può essere ritenuto responsabile se non provvede alla regolarizzazione: l'obbligo di regolarizzare non può essere eluso con accordi tra parti e la responsabilità sussiste anche se l'errore originario è del fornitore.
  • Il principio di proporzionalità può giustificare la riduzione della sanzione prevista (anche quando la norma fissa un'aliquota fissa) ex art. 7 D.Lgs. 472/1997: in presenza di circostanze eccezionali, di complessità giuridica e di assenza di dolo, la sanzione può essere mitigata (fino alla metà del minimo nei casi più gravi).
  • Nei procedimenti rimessi dopo cassazione (giudizio di rinvio) le parti non possono ampliare il thema decidendum né proporre questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in Cassazione; il giudicato implicito della Cassazione limita il nuovo esame.
  • La valutazione del dolo e del grado di colpa è decisiva per la determinazione della sanzione: assenza di dolo e colpa non elevata costituiscono basi concrete per ridurre la sanzione.
  • Se la questione tributaria è giuridicamente complessa e vi sono pronunce contrastanti in merito, il giudice può considerare tale incertezza nella valutazione della sproporzione della sanzione.

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