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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22190/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro un accertamento fiscale fondato su indagini finanziarie sui conti correnti. Nel ricorso per revocazione ha denunciato un preteso errore di fatto della Corte di legittimità: secondo il ricorrente, l'ordinanza non avrebbe considerato che il denaro prelevato in data 8 giugno 2006 e poi versato tra il 19 novembre e il 29 dicembre 2008 sarebbe stato lo stesso, come emergerebbe dalle dichiarazioni di terzi dipendenti bancari che avrebbero riconosciuto le fascette apposte sul contante. La decisione revocanda aveva invece ritenuto non decisive tali prove, osservando che prelievi e versamenti non erano univocamente riferibili alle stesse somme perché di importo diverso e compiuti in periodi diversi. Il ricorso originario riguardava quattro motivi: inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, illegittimità della presunzione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e mancato superamento di tale presunzione mediante dichiarazioni di terzi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio richiede una svista materiale o percettiva su un fatto la cui esistenza o inesistenza sia indiscutibilmente esclusa o accertata, e che l'errore deve essere decisivo. Nel caso concreto, la Corte aveva già preso in esame le risultanze istruttorie invocate dal contribuente, in particolare le dichiarazioni dei funzionari di banca; pertanto non vi era alcuna omissione percettiva, ma una valutazione di non decisività del materiale probatorio. La revocazione veniva così usata impropriamente per sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista materiale o percettiva che abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, risultante invece incontestabilmente dal contenuto degli atti; non consente una rivalutazione del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte richiama tali norme per escludere che vi sia stata violazione del regime di valutazione delle prove, poiché il giudice aveva preso in esame gli elementi istruttori e li aveva motivatamente ritenuti non decisivi.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione derivante dalle indagini finanziarie sui conti correnti resta operante se il contribuente non dimostra in modo univoco la riferibilità dei movimenti contestati a operazioni già considerate; dichiarazioni e circostanze non decisive non bastano a superarla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione o in una svista materiale su un fatto decisivo, e non può coincidere con una diversa valutazione delle prove o con la richiesta di un nuovo esame del merito.
  • Se la decisione di legittimità ha già esaminato gli elementi istruttori invocati dalla parte, non è configurabile errore di fatto revocatorio per il solo fatto che tali elementi siano stati ritenuti non decisivi.
  • Nelle controversie fondate su indagini finanziarie, la prova contraria del contribuente deve dimostrare in modo univoco la riferibilità dei versamenti ai prelievi contestati; mere allegazioni o elementi non univoci non sono sufficienti a superare la presunzione legale.
  • Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato come rimedio surrettizio per rimettere in discussione l'apprezzamento di merito già compiuto dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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