Cassazione Civile, Ordinanza n. 07411/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il saldo di euro 12.884,45 relativo alla fornitura e installazione di una piscina, della pavimentazione in legno connessa e di uno sterilizzatore a sale. L’ingiunto oppose il decreto deducendo la presenza di vizi emersi subito dopo l’installazione. Il tribunale e poi la corte d’appello rigettarono l’opposizione, ritenendo non tempestiva la denuncia dei vizi e qualificando il rapporto in parte come appalto e in parte come vendita. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1667, comma 2, e 1495, comma 2, c.c., sostenendo che un capitolo di prova formulato dalla controparte costituiva riconoscimento dei vizi e rendeva irrilevante la mancata denuncia tempestiva; (2) error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte territoriale valorizzato la mancata contestazione/formale ammissione dei vizi; (3) violazione dell’art. 1495, comma 3, c.c. e, in generale, della disciplina della compravendita, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il termine di sessanta giorni previsto per l’appalto ex art. 1667 c.c. e non quello di otto giorni della vendita; (4) violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c. per avere qualificato il rapporto come compravendita anziché appalto; (5) violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., per avere escluso che il fax del 15 luglio 2004 inviato da un terzo potesse valere come denuncia dei vizi da parte del committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il capitolo di prova non ammesso e non assunto potesse valere come confessione o riconoscimento dei vizi; ha inoltre precisato che, anche a volerlo considerare, si tratterebbe di una difesa del legale e non di ammissione personale della parte. Ha poi ritenuto inconferenti i criteri di interpretazione del contratto invocati per sostenere l’efficacia del fax, poiché non si trattava di interpretare il contratto ma di verificare se una lettera proveniente da un terzo potesse integrare una denuncia/riconoscimento dei vizi. Esclusa l’idoneità del fax come denuncia dei vizi, è stata dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi relativi alla qualificazione del contratto come vendita o appalto e alla conseguente diversa disciplina dei termini di denuncia. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
è richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo.
è richiamato per la disciplina della denuncia dei vizi nell’appalto e per il termine di sessanta giorni dalla scoperta, ritenuto però irrilevante nel caso concreto dopo l’esclusione dell’efficacia della lettera come denuncia.
è richiamato per la disciplina della denuncia dei vizi nella vendita e per il termine di otto giorni dalla scoperta; la Corte osserva che la questione della sua applicazione diviene irrilevante una volta esclusa l’idoneità del fax come denuncia.
memoria depositata ex art. 183 c.p.c.
è richiamato con riferimento alla memoria difensiva nella quale era stato formulato il capitolo di prova che il ricorrente assumeva valere come ammissione dei vizi.
i criteri interpretativi del contratto sono ritenuti inconferenti perché la questione non era interpretare il contratto, ma attribuire efficacia a una lettera proveniente da un terzo.
richiamato dal ricorrente; la Corte ne esclude l’applicabilità al problema dell’efficacia della lettera-fax, trattandosi di norma sull’interpretazione del contratto.
richiamato dal ricorrente; la Corte ne esclude l’utilità nel valutare la denuncia dei vizi proveniente da un terzo.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’interpretazione contro il predisponente, ma ritenuto estraneo al thema decidendum.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
è richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La formulazione di un capitolo di prova in un atto difensivo non equivale, di per sé, a confessione o ammissione giudiziale del fatto sfavorevole alla parte, specie se il capitolo non è stato ammesso e quindi non è stato assunto.
- L’ammissione processuale idonea a valere come confessione richiede una dichiarazione personale della parte, non essendo sufficiente la mera attività difensiva del procuratore.
- La disciplina dei vizi e della relativa denuncia va distinta dal piano dell’interpretazione del contratto: i criteri ermeneutici contrattuali non sono utilizzabili per attribuire a una lettera proveniente da un terzo efficacia di denuncia o riconoscimento dei vizi.
- Quando viene esclusa l’efficacia dell’atto che si assume costituire denuncia dei vizi, diviene priva di interesse la contestazione sulla qualificazione del rapporto come vendita o appalto, se tale questione serve solo a differenziare il termine di denuncia.
- La denuncia dei vizi richiede un atto idoneo e riferibile alla parte legittimata; una comunicazione sottoscritta o inviata da un terzo non può essere automaticamente imputata al committente o compratore senza elementi univoci di riferibilità.
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