Cassazione Civile, Ordinanza n. 19196/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda un buono fruttifero postale cointestato, emesso quando i due intestatari erano coniugi. Dopo l'avvio del procedimento di separazione, uno dei cointestatari chiese a Poste Italiane il blocco del titolo, richiamando la clausola di pari facoltà di rimborso; nonostante ciò, il buono fu rimborsato integralmente all'altra cointestataria. In primo grado era stata accolta la domanda di condanna della società al pagamento della metà dell'importo rimborsato, ritenendosi non provata la clausola di pari facoltà di rimborso e ravvisandosi responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Poste Italiane appellò sostenendo che la clausola risultasse già dalla richiesta di blocco e che, in ogni caso, il rimborso fosse avvenuto secondo la disciplina del d.m. 19 dicembre 2000, non potendo essere modificato unilateralmente il regime di rimborso. Il ricorso per cassazione articolava due censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1362 e 1370 c.c., assumendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere esistente la pari facoltà di rimborso e nel porre a carico del ricorrente l'onere di provare l'assenza della pattuizione; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché il significato dell'acronimo 'PFR' sarebbe stato affermato come inequivoco senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e di nullità della motivazione, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione degli esiti istruttori e dell'interpretazione del titolo, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un ulteriore grado di merito e che, in materia di interpretazione contrattuale, non basta richiamare genericamente gli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo indicare specificamente i canoni asseritamente violati, il punto e il modo della violazione, oltre a riprodurre le clausole rilevanti per consentire il controllo della Corte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito per qualificare l'inadempimento della banca/poste rispetto agli accordi contrattuali; la Cassazione non entra nel merito di tale qualificazione perché dichiara inammissibile il ricorso
richiamato in primo grado per affermare la prescrizione decennale del diritto azionato
invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una diversa lettura delle prove
richiamato per contestare l'interpretazione del titolo; la Corte afferma che la censura deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e non limitarsi a contrapporre una lettura diversa
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del testo predisposto unilateralmente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere usato in modo strumentale per trasformare il giudizio di cassazione in un nuovo grado di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza di nullità per motivazione apparente è inammissibile quando, in realtà, mira a una rivalutazione del merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 1, comma 3, D.M. 19 dicembre 2000
richiamato dalla società per sostenere la correttezza del rimborso del buono secondo la disciplina applicabile
art. 5 D.M. 19 dicembre 2000
richiamato dalla società per sostenere che il rimborso era avvenuto conformemente alle disposizioni regolamentari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, poiché il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
- La censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati, del punto della motivazione in cui la violazione sarebbe avvenuta e della trascrizione delle clausole rilevanti; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La deduzione di motivazione apparente o di nullità della sentenza è inammissibile quando, in realtà, mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- L'onere di allegazione e di autosufficienza del ricorso impone di riprodurre gli elementi testuali e fattuali necessari a consentire il controllo della Corte sulla denunciata violazione dei criteri interpretativi del contratto.
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