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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26444/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non entra nel merito delle censure avverso la sentenza di appello e dichiara il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine breve di impugnazione. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della banca controricorrente e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Torino. Dal testo non emergono i motivi sostanziali dell’impugnazione contro le decisioni di merito, perché la Corte di cassazione non li esamina: dichiara infatti il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza d’appello era stata notificata il 23 dicembre 2019; da tale data decorreva il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., scaduto il 21 febbraio 2020. Il ricorso per cassazione risulta invece proposto solo il 16 marzo 2020, quindi dopo la scadenza del termine. La difesa del ricorrente sembra aver fatto riferimento alla sospensione dei termini processuali legata all’emergenza epidemiologica, ma la Corte rileva che la sospensione ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 decorreva dal 9 marzo 2020, cioè dopo la scadenza del termine breve, che era già spirato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    individua il termine breve per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza impugnata; nel caso concreto il termine era già decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    la sospensione dei termini processuali decorre dal 9 marzo 2020 e non può incidere su un termine breve già scaduto prima di tale data.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
  • La sospensione dei termini processuali introdotta per l’emergenza sanitaria non può riaprire o prorogare un termine di impugnazione già spirato prima della data iniziale di sospensione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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