Cassazione Penale, Ordinanza n. 15304/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado e poi in appello una condanna per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico mediante etilometro, in presenza di indici sintomatici di ebbrezza. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva soltanto ridotto la pena. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., sostenendo che in appello era stata eccepita la nullità del verbale di accertamenti urgenti perché non sarebbero stati impartiti gli avvisi previsti dalla norma. Secondo la difesa, dal video acquisito non risultava l'avvenuto avviso, e la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la presenza nel verbale dell'indicazione del diritto di farsi assistere da un difensore, anche senza sottoscrizione dell'interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai principi di legittimità: ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che l'avviso risulti dal verbale, senza necessità di sottoscrizione dell'interessato, salvo che questi abbia reso dichiarazioni da sottoscrivere. Nel caso concreto, il verbale di accertamenti urgenti attestava l'avviso effettivamente rivolto all'imputato; la mancata sottoscrizione non ne invalidava l'atto. È stata inoltre ritenuta irrilevante la deduzione difensiva fondata sul video, poiché la registrazione non scalfiva l'attestazione degli operanti, che fa fede fino a querela di falso. La censura, in sostanza, mirava solo a contestare la valutazione probatoria del merito, non scrutinabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata per il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento alcolemico mediante etilometro in presenza di indici sintomatici di ebbrezza.
L'avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia è ritenuto validamente adempiuto se risulta nel verbale redatto dagli operanti; non è necessaria la sottoscrizione dell'interessato, salvo che questi abbia reso dichiarazioni.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
fa fede fino a querela di falso
L'attestazione contenuta nel verbale degli operanti circa le attività documentate conserva efficacia probatoria fino a querela di falso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, l'avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia è validamente prestato se risulta dal verbale redatto dagli operanti, senza necessità di una specifica sottoscrizione dell'interessato, purché non vi siano dichiarazioni da lui rese che richiedano sottoscrizione.
- La mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'interessato non determina, di per sé, nullità dell'atto quando il verbale attesta l'avvenuto avviso e non vi sono dichiarazioni dell'interessato da formalizzare.
- Le contestazioni che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in una critica alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione se non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'attestazione contenuta nel verbale degli operanti fa fede fino a querela di falso quanto alle attività ivi documentate; una mera registrazione difensiva non basta, di regola, a neutralizzarne il contenuto probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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