Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28183/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti professionali tra un avvocato e un cliente, nel contesto dei quali il professionista sosteneva di aver prestato assistenza giudiziale e stragiudiziale anche nell'interesse del padre del cliente. Il professionista chiedeva che fosse accertato un accordo intervenuto tra le parti per estinguere per compensazione, da un lato, il debito del cliente verso di lui per i compensi professionali e, dall'altro, il debito del professionista verso il cliente per le somme da questi incassate per conto del cliente a seguito di una sentenza del Tribunale di Venezia contro una compagnia assicurativa. In via ulteriore, sosteneva che il figlio del cliente si fosse accollato il debito relativo ai compensi maturati per le prestazioni rese in favore del padre. Il tribunale aveva respinto la domanda di compensazione, accolto solo in parte la riconvenzionale del cliente e poi regolato i reciproci importi, mentre la corte d'appello aveva confermato il tutto. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 1246, comma 1, e 1712 c.c., contestando l'esclusione della compensazione e sostenendo che non vi fosse stata alcuna illecita spogliazione e che il comportamento del cliente e le comunicazioni intercorse integrassero conferma del consenso; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver considerato la prova documentale e testimoniale dell'accollo; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo d'appello relativo alla ripartizione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in sostanza, miravano a una diversa ricostruzione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della corte d'appello ritenuta non apparente e logica nel negare sia l'accordo di compensazione sia l'accollo. In particolare, ha osservato che la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre precisato che il difetto di contestazione non vincola meccanicamente il giudice, che può comunque accertare l'inesistenza del fatto allegato. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il motivo d'appello asseritamente non esaminato non era stato riportato integralmente nel ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1246, comma 1, c.c.

    la compensazione non è ammessa per alcuni crediti, tra cui quelli relativi alla restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato e quelli per la restituzione di cose depositate; la Corte richiama tale norma nel quadro della ritenuta inconfigurabilità della compensazione volontaria dedotta.

  • art. 1712 c.c.

    la norma opera come accettazione della prestazione resa dal mandatario, ma non è pertinente alla compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.; nel caso concreto non consente di desumere un accordo compensativo tacito.

  • art. 1252 c.c.

    è la norma evocata come disciplina della compensazione volontaria, distinta dall'accettazione della prestazione del mandatario ex art. 1712 c.c.

  • art. 1273 c.c.

    l'accollo richiede la prova di un vero contratto con cui un terzo assuma il debito altrui; la mancata contestazione di fatture o conteggi non basta a dimostrarlo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o il diverso coordinamento degli elementi istruttori.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la nullità per omessa pronuncia può essere dedotta solo nei limiti dell'autosufficienza del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia sul motivo d'appello è inammissibile se il motivo non è riportato integralmente nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo implicitamente nel contesto del riparto dell'onere probatorio sulla deduzione di compensazione e accollo; la prova dei relativi accordi incombeva su chi li invocava.

Massime di principio

  • Chi invoca una compensazione volontaria deve provarne rigorosamente l'esistenza; non basta il richiamo a comportamenti concludenti o a una generica inerzia della controparte se il giudice di merito, con motivazione plausibile, ha escluso l'accordo sulla base del complessivo materiale istruttorio.
  • La disciplina dell'accettazione del rendiconto del mandatario non può essere utilizzata per surrogare la prova di una compensazione volontaria: i due piani sono distinti e l'art. 1712 c.c. non consente di desumere automaticamente un accordo compensativo.
  • L'accollo del debito altrui richiede la dimostrazione di un vero negozio di assunzione del debito: la mera mancata contestazione di fatture, conteggi o richieste di pagamento non integra, di per sé, la prova dell'accollo.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. sussiste solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e non quando si contesti il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato gli elementi istruttori.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile se il motivo di appello asseritamente non deciso non è trascritto in modo completo nel ricorso per cassazione, poiché la Corte deve poter verificare decisività e novità della questione senza accedere ai fascicoli di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCompensazioneAccollo ed espromissioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.