Cassazione Civile, Sentenza n. 29903/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bonaiti aveva impugnato la delibera CONSOB n. 20069/12.7.2017 che gli aveva inflitto una sanzione di €30.000 per aver omesso nel prospetto dell'aumento di capitale del 7.6.2013 informazioni rilevanti sulla situazione aziendale (violazione art. 94 TUF). La Corte d'appello di Firenze aveva accolto l'opposizione sostenendo che la contestazione della CONSOB del 4.10.2016 era tardiva ai sensi dell'art. 195 TUF perché il termine decadenziale di 180 giorni avrebbe dovuto decorrere già dalla primavera 2014, atteso che CONSOB avrebbe avuto tutte le informazioni utili già a dicembre 2013 o al più tardi il 14.2.2014. CONSOB ha impugnato in Cassazione deducendo, in sintesi, che il dies a quo va individuato nel momento in cui l'Autorità ha acquisito e valutato gli elementi necessari per accertare specificamente la violazione e che il giudice non può sindacare le scelte istruttorie dell'Autorità valutandone ex post la presunta superfluità degli atti istruttori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi tre motivi di ricorso della CONSOB e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello non si sia attenuta ai principi di diritto sulla determinazione del dies a quo e sulla valutazione della presunta superfluità di atti istruttori: il giudice del merito deve verificare l'eventuale inerzia ingiustificata ma non può sostituirsi all'Autorità nell'apprezzamento dell'opportunità e dell'estensione delle indagini; la valutazione della superfluità deve farsi ex ante e non sulla base degli esiti concreti ex post; va inoltre considerata l'esigenza di effettuare indagini unitarie e complete e il bilanciamento con ragioni di economia e di efficacia dell'azione amministrativa. La sentenza della Corte d'appello è quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, con assegnazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
termine di 180 giorni per la contestazione dell'illecito dalla data del suo accertamento
stabilisce il termine decadenziale per la contestazione; la Corte precisa che il dies a quo va individuato nel momento in cui l'Autorità avrebbe potuto e dovuto accertare la violazione, valutando però la ragionevolezza dei tempi istruttori e senza sindacare ex post le scelte di indagine dell'Amministrazione
art. 94 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
obblighi di informazione nel prospetto
disciplina l'obbligo di completezza, chiarezza e coerenza delle informazioni fornite nel prospetto; la contestazione riguardava la mancata indicazione di rilievi della Banca d'Italia nel prospetto dell'aumento di capitale
art. 14, commi 2 e 6, legge n. 689/1981
riguardanti termini di decadenza e prescrizione nelle sanzioni amministrative
richiamata in relazione ai termini prescrizionali/decadenziali applicabili alle sanzioni amministrative; la decisione sottolinea i limiti temporali ma distingue tra prescrizione e i termini di contestazione previsti dall'art.195 TUF
prescrizione quinquennale
menzionata come limite temporale generale alla prescrizione dell'illecito (5 anni), diverso dal termine di contestazione specifico dell'art.195 TUF
richiamati dalla parte resistente in relazione alle regole sulle presunzioni e sulle prove; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia imputato conoscenza sulla base di presunzioni senza i necessari presupposti probatori
richiamati in relazione ai criteri di valutazione delle prove e delle presunzioni in sede civile; la Cassazione ha rilevato un errato uso delle presunzioni da parte della Corte territoriale
art. 113 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
richiamato tra le norme coinvolte nella materia regolamentare e sanzionatoria degli emittenti; collocazione normativa delle attribuzioni della CONSOB
art. 191 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
menzionato tra le norme rilevanti per i poteri istruttori e sanzionatori, inquadrando i poteri dell'Autorità in materia di vigilanza e istruttoria
Massime di principio
- Il termine per la contestazione ai sensi dell'art. 195 TUF decorre da quando l'Autorità avrebbe potuto e dovuto accertare la violazione, ma il giudice deve valutare l'assenza di una ingiustificata e prolungata inerzia e non sostituirsi alle scelte discrezionali dell'Autorità in ordine all'opportunità e ai tempi delle indagini.
- La valutazione della presunta superfluità di atti istruttori va fatta ex ante, considerando l'utilità potenziale delle indagini al momento della loro esecuzione, e non ex post in base ai risultati effettivamente conseguiti.
- L'Autorità può legittimamente svolgere indagini ampie e unitarie per perseguire l'accertamento complessivo di fatti complessi e responsabilità multiple; tale esigenza può giustificare tempi più lunghi purché non vi sia inerzia ingiustificata.
- Il giudice di merito deve esaminare lo 'spettro' dell'istruttoria svolta (chi e cosa è stato indagato) per verificare se i tempi siano congrui rispetto alla complessità del caso e agli obiettivi dell'accertamento.
- Non basta che documenti successivi non abbiano aggiunto informazioni sostanziali per dichiarare tardiva la contestazione: occorre dimostrare che l'Autorità, pur disponendo ex ante di tutti gli elementi necessari, ha ingiustificatamente procrastinato l'azione.
- Nei casi di omissione nel prospetto informativo, l'Autorità può aver bisogno di acquisire documentazione esterna (es. rapporti ispettivi di altre autorità) e di dialogare con soggetti terzi prima di poter formulare una contestazione comprovata.
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