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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29962/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Como che aveva respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso da ADER per crediti contributivi INPS (iscritti a ruolo per il 2013). Due censure: (1) violazione art. 543, comma 4 c.p.c. per mancato deposito di copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo (avviso di addebito INPS) e del precetto, con disconoscimento formale delle copie depositate e rilievo che l'iscrizione a ruolo sarebbe stata promossa da soggetto non legittimato; perciò, improcedibilità dell'esecuzione; (2) violazione art. 552 c.p.c. perché il giudice dell'esecuzione, anziché disporre la vendita delle quote del fondo pignorate o l'assegnazione delle stesse, aveva assegnato ad ADER il controvalore monetario indicato dal terzo pignorato (convertendo le quote nel loro valore aggiornato), non tenendo conto della variabilità del valore e della necessità della vendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha deciso sul criterio della "ragione più liquida" senza affrontare le questioni formali sulla copia notificata della sentenza gravata. Riguardo al primo motivo, il ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio derivante dalla presunta mancata conformità degli atti depositati: un vizio meramente formale è inammissibile se non è dedotto il concreto pregiudizio alla difesa. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha censurato la parte decisiva della motivazione del Tribunale (ratio decidendi) secondo cui il debitore non aveva interesse ad ottenere la vendita poiché il controvalore attribuito risultava favorevole; tale argomento sorregge autonomamente la decisione e non è stato impugnato, per cui il motivo è inammissibile. Sono state condannate le spese di giudizio in favore di ADER (liquidate in complessivi €5.000,00 oltre accessori e forfettario del 15%) e dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma di riferimento per l'opposizione all'esecuzione; qui l'opposizione del debitore è stata rigettata in primo grado e la Corte ha esaminato il ricorso per cassazione avverso tale rigetto.

  • art. 543, comma 4, cod. proc. civ.

    deposito delle copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna

    Richiede il deposito delle copie conformi degli atti che danno avvio all'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la mancata conformità formale è rilevante solo se produce un concreto pregiudizio alla difesa, altrimenti l'opposizione per vizio meramente formale è inammissibile.

  • art. 552 cod. proc. civ.

    Regola le possibilità di assegnazione o vendita dei beni mobili pignorati e la distribuzione del ricavato; la questione era se il giudice potesse convertire quote di fondo nel loro controvalore e assegnare la somma anziché disporre la vendita. La Corte ha ritenuto legittima l'assegnazione del controvalore quando le quote risultano valutabili e liquide.

  • art. 547 cod. proc. civ.

    Prevede la dichiarazione del terzo pignorato; nel caso concreto la dichiarazione del terzo ha attestato la quantità e il valore delle quote, giustificando la conversione in controvalore monetario.

  • art. 38 del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122

    L'avviso di addebito emesso dall'INPS è stato considerato dalla giurisprudenza e dal Tribunale come atto che, nella procedura di riscossione, surroga il titolo esecutivo e il precetto; la Corte ha condiviso che non fosse necessario il deposito della copia conforme nell'esecuzione promossa da ADER.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Un'impugnazione per vizi meramente formali (es. copia non conforme) è inammissibile se il ricorrente non dimostra il concreto pregiudizio alla propria difesa; è quindi essenziale allegare e provare il nesso tra vizio formale e danno processuale.
  • Quando il giudice dell'esecuzione adotta una motivazione alternativa o una "ratio decidendi" autonoma (es. il debitore non ha interesse perché il controvalore assegnato è favorevole), il ricorrente deve censurare espressamente quella linea argomentativa: l'omessa impugnazione rende il motivo inammissibile.
  • L'avviso di addebito dell'ente creditore (es. INPS) può, nelle procedure di riscossione, surrogare il titolo esecutivo e il precetto; ciò può esonerare dal deposito di copie conformi se la normativa o la giurisprudenza ne riconosce efficacia esecutiva.
  • Nel pignoramento di quote di fondi comuni, la conversione in controvalore monetario è consentita se le quote risultano valutabili e liquide (dichiarazione del terzo, operazioni successive che dimostrino la liquidità); in tali casi il giudice può assegnare la somma anziché disporre la preventiva vendita.
  • Per evitare l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve: (a) raccogliere e documentare il pregiudizio derivante da vizi formali; (b) contestare tutte le argomentazioni decisorie rilevanti del giudice di merito; (c) curare la tempestiva produzione di documenti originali o attestazioni di conformità; (d) valutare, se opportuno, l'uso del reclamo ex art. 630 c.p.c. quando la giurisprudenza lo ritenga l'unico rimedio efficace per determinati provvedimenti esecutivi.

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