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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29900/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1723/2018 che aveva accolto l'opposizione di Bonaiti avverso la delibera CONSOB n. 20068/2017, con la quale era stata irrogata una sanzione di €40.000 per omissioni informative nel prospetto di offerta di obbligazioni emesso dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (BPEL). La Corte territoriale aveva ritenuto che la contestazione della CONSOB, notificata il 4/10/2016, fosse tardiva rispetto al termine di 180 giorni previsto dall'art. 195 TUF, perché la CONSOB avrebbe potuto ritenersi in possesso degli elementi necessari già a dicembre 2013 o al più tardi il 14/2/2014. La CONSOB ha dedotto che il dies a quo dovesse essere individuato nel momento in cui aveva effettivamente acquisito e valutato gli elementi necessari per accertare la specifica violazione, difendendo la propria discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria e contestando la valutazione della Corte d'appello circa la presunta superfluità di atti istruttori compiuti successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti esposti in motivazione, i primi tre motivi di ricorso della CONSOB e ha dichiarato assorbito il quarto. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel valutare la tempestività della contestazione poiché: a) non aveva adeguatamente considerato la discrezionalità amministrativa circa l'opportunità e l'ampiezza dell'istruttoria; b) aveva valutato la 'superfluità' di atti acquisitivi con giudizio ex post (sui risultati concreti) anziché ex ante (sull'utilità potenziale delle acquisizioni); c) non aveva preso in considerazione lo scopo unitario e complessivo dell'indagine svolta dalla CONSOB sulla BPEL e la necessità di acquisire ulteriori elementi per accertamenti complessivi. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), art. 195

    Disciplina il termine per la contestazione (180 giorni). La Corte di Cassazione richiama che il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui l'Autorità avrebbe potuto/do ceva procedere all'accertamento, ma con valutazione che tenga conto della ragionevolezza del tempo e della discrezionalità istruttoria dell'Autorità.

  • d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), art. 94

    Attribuisce all'Autorità poteri di verifica sulla completezza e correttezza del prospetto informativo. Nel caso oggetto, la violazione contestata era l'omessa informativa nel prospetto relative ai rilievi della Banca d'Italia.

  • legge n. 689 del 1981, art. 14 (commi 2 e 6)

    Richiamata in relazione ai termini di prescrizione e alla disciplina delle misure sanzionatorie; la questione riguarda i limiti temporali entro i quali l'Autorità può contestare l'illecito.

  • legge n. 689 del 1981, art. 28

    Riferimento al termine di prescrizione quinquennale richiamato dalla difesa della CONSOB come limite generale.

  • Codice Civile, artt. 2727-2729

    Richiamati nel quadro delle prove e delle presunzioni: la Corte ha ritenuto non corretta l'applicazione di presunzioni in assenza dei presupposti, ma sul punto la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 116 e 132

    Richiamati in relazione al tema delle prove documentali e della loro valutazione; tuttavia la Cassazione ha assorbito il motivo correlato.

Massime di principio

  • Il dies a quo per il termine di contestazione ai sensi dell'art. 195 TUF non va automaticamente fissato dalla mera disponibilità formale di documenti: occorre valutare quando l'Autorità avrebbe potuto e dovuto, con ragionevolezza, compiere l'accertamento specifico.
  • Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità e dell'ampiezza dell'istruttoria; tuttavia può sindacare eventuali ritardi ingiustificati o una prolungata inerzia durante o dopo la raccolta dei dati.
  • La valutazione della presunta 'superfluità' di atti istruttori deve essere ex ante (sull'utilità potenziale degli atti al momento della loro esecuzione) e non ex post (sui risultati effettivi ottenuti).
  • L'autorità può legittimamente perseguire un'istruttoria unitaria e complessiva su fatti complessi e su più soggetti coinvolti, anche se ciò richiede l'acquisizione di ulteriore documentazione prima di formulare contestazioni individuali.
  • In situazioni analoghe è cruciale documentare le fasi di acquisizione e valutazione degli elementi istruttori (date, oggetto, interlocuzioni con terzi) per poter dimostrare, in caso di controversia, la ragionevolezza dei tempi o, al contrario, l'esistenza di una ingiustificata inerzia.
  • La Corte di legittimità tende a privilegiare la discrezionalità amministrativa salvo che emerga un'evidente, protratta e ingiustificata stasi che renda la contestazione decaduta per decorso del termine.

Testo integrale

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