Cassazione Civile, Sentenza n. 29900/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1723/2018 che aveva accolto l'opposizione di Bonaiti avverso la delibera CONSOB n. 20068/2017, con la quale era stata irrogata una sanzione di €40.000 per omissioni informative nel prospetto di offerta di obbligazioni emesso dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (BPEL). La Corte territoriale aveva ritenuto che la contestazione della CONSOB, notificata il 4/10/2016, fosse tardiva rispetto al termine di 180 giorni previsto dall'art. 195 TUF, perché la CONSOB avrebbe potuto ritenersi in possesso degli elementi necessari già a dicembre 2013 o al più tardi il 14/2/2014. La CONSOB ha dedotto che il dies a quo dovesse essere individuato nel momento in cui aveva effettivamente acquisito e valutato gli elementi necessari per accertare la specifica violazione, difendendo la propria discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria e contestando la valutazione della Corte d'appello circa la presunta superfluità di atti istruttori compiuti successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti esposti in motivazione, i primi tre motivi di ricorso della CONSOB e ha dichiarato assorbito il quarto. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel valutare la tempestività della contestazione poiché: a) non aveva adeguatamente considerato la discrezionalità amministrativa circa l'opportunità e l'ampiezza dell'istruttoria; b) aveva valutato la 'superfluità' di atti acquisitivi con giudizio ex post (sui risultati concreti) anziché ex ante (sull'utilità potenziale delle acquisizioni); c) non aveva preso in considerazione lo scopo unitario e complessivo dell'indagine svolta dalla CONSOB sulla BPEL e la necessità di acquisire ulteriori elementi per accertamenti complessivi. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), art. 195
Disciplina il termine per la contestazione (180 giorni). La Corte di Cassazione richiama che il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui l'Autorità avrebbe potuto/do ceva procedere all'accertamento, ma con valutazione che tenga conto della ragionevolezza del tempo e della discrezionalità istruttoria dell'Autorità.
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), art. 94
Attribuisce all'Autorità poteri di verifica sulla completezza e correttezza del prospetto informativo. Nel caso oggetto, la violazione contestata era l'omessa informativa nel prospetto relative ai rilievi della Banca d'Italia.
legge n. 689 del 1981, art. 14 (commi 2 e 6)
Richiamata in relazione ai termini di prescrizione e alla disciplina delle misure sanzionatorie; la questione riguarda i limiti temporali entro i quali l'Autorità può contestare l'illecito.
legge n. 689 del 1981, art. 28
Riferimento al termine di prescrizione quinquennale richiamato dalla difesa della CONSOB come limite generale.
Codice Civile, artt. 2727-2729
Richiamati nel quadro delle prove e delle presunzioni: la Corte ha ritenuto non corretta l'applicazione di presunzioni in assenza dei presupposti, ma sul punto la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito.
Codice di Procedura Civile, artt. 116 e 132
Richiamati in relazione al tema delle prove documentali e della loro valutazione; tuttavia la Cassazione ha assorbito il motivo correlato.
Massime di principio
- Il dies a quo per il termine di contestazione ai sensi dell'art. 195 TUF non va automaticamente fissato dalla mera disponibilità formale di documenti: occorre valutare quando l'Autorità avrebbe potuto e dovuto, con ragionevolezza, compiere l'accertamento specifico.
- Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità e dell'ampiezza dell'istruttoria; tuttavia può sindacare eventuali ritardi ingiustificati o una prolungata inerzia durante o dopo la raccolta dei dati.
- La valutazione della presunta 'superfluità' di atti istruttori deve essere ex ante (sull'utilità potenziale degli atti al momento della loro esecuzione) e non ex post (sui risultati effettivi ottenuti).
- L'autorità può legittimamente perseguire un'istruttoria unitaria e complessiva su fatti complessi e su più soggetti coinvolti, anche se ciò richiede l'acquisizione di ulteriore documentazione prima di formulare contestazioni individuali.
- In situazioni analoghe è cruciale documentare le fasi di acquisizione e valutazione degli elementi istruttori (date, oggetto, interlocuzioni con terzi) per poter dimostrare, in caso di controversia, la ragionevolezza dei tempi o, al contrario, l'esistenza di una ingiustificata inerzia.
- La Corte di legittimità tende a privilegiare la discrezionalità amministrativa salvo che emerga un'evidente, protratta e ingiustificata stasi che renda la contestazione decaduta per decorso del termine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29851/2024 del 20/11/2024
- Sentenza civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29854/2024 del 20/11/2024
- Sentenza civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29857/2024 del 20/11/2024
- Sentenza civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29902/2024 del 20/11/2024
- Sentenza civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29903/2024 del 20/11/2024
- Sentenza civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29962/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →