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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29857/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il notaio Martinelli è stato sanzionato (sospensione dell'esercizio per due mesi, poi ridotta a un mese dalla Corte d'Appello) per aver redatto atti di cessione di partecipazioni di s.r.l. nel 2019-2020 inserendo clausole che attribuivano efficacia immediata ai trasferimenti prima del deposito nel Registro delle Imprese e per avere assistito assemblee successive senza informare le parti della disciplina sulla legittimazione all'intervento e al voto. Le contestazioni sono state formulate con riferimento all'art.147 lett. a) e lett. b) della legge notarile (L. 89/1913) per violazione dei principi di deontologia professionale e per condotte ritenute frettolose e compiacenti finalizzate a eludere adempimenti successivi al trasferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del notaio. Ha confermato il principio secondo cui il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. produce effetti nei confronti della società solo dal momento del deposito dell'atto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2470 c.c.), con conseguente esclusione della possibilità per i cessionari non ancora iscritti di partecipare e votare in assemblea. Alla luce di ciò la Corte d'Appello ha correttamente avallato la sanzione disciplinare (ridotta a un mese), e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla gravità della sanzione, non procedendo a un nuovo sindacato del merito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 147 legge notarile (L. 89/1913)

    Fondamento delle contestazioni disciplinari: la violazione dei principi deontologici (es. condotte frettolose, compiacenti o omissione di avvertimenti) giustifica sanzioni disciplinari nei confronti del notaio.

  • art. 2470 c.c.

    Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma; l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese ...

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, pur essendo il trasferimento valido inter partes, esso è inefficace nei confronti della società fino al deposito; ne consegue che solo le persone il cui acquisto risulti iscritto nel Registro possono esercitare diritti sociali (partecipazione e voto alle assemblee).

  • art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)

    Norme processuali invocate nel ricorso per dedurre violazione di legge o omissione nella valutazione dei fatti: la Corte ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano errata applicazione della legge e mancata considerazione del deposito tempestivo.

  • art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002

    Richiamata in relazione agli obblighi di versamento a carico del ricorrente quando ricorrono i presupposti indicati dal DPR.

Massime di principio

  • Il trasferimento di partecipazioni in una s.r.l. è efficace nei rapporti con la società solo dal momento del deposito dell'atto nel Registro delle Imprese; prima del deposito l'acquirente è titolare del rapporto inter partes ma non può esercitare diritti sociali nei confronti della società.
  • Il notaio non deve predisporre o inserire clausole che attribuiscano efficacia interna alle cessioni di quote prima dell'iscrizione, né assistere assemblee facendo partecipare o votare soggetti non ancora iscritti senza adeguata informativa.
  • La mancata iscrizione tempestiva non evita responsabilità disciplinare del notaio se la sua condotta agevola l'elusione di formalità pubblicitarie e l'esercizio anticipato di diritti sociali.
  • Questioni interpretative dubbie circa la tecnica redazionale possono essere valutate in sede disciplinare, ma la gravità della sanzione (censura vs sospensione) è sostanzialmente rimessa al giudice di merito e la Cassazione non riesamina liberamente la congruità del giudizio di merito.
  • In casi analoghi è importante documentare il tempestivo deposito presso il Registro delle Imprese e fornire prove concrete dell'informazione resa alle parti, nonché evitare clausole che possano essere lette come consentimento a esercitare diritti ante iscrizione.

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