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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29902/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Ospedale ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto di precetto notificato dalla ASL Roma 3 per un importo complessivo basato su una sentenza della Corte dei Conti che aveva condannato l'Ospedale al risarcimento in favore della Regione Lazio. Le questioni principali erano: (i) la legittimazione della ASL Roma 3 ad agire esecutivamente in forza del titolo, dato che il titolo esecutivo indicava la Regione Lazio quale beneficiaria della condanna; (ii) l'eventuale sussistenza di delega o rappresentanza della ASL nei confronti della Regione; (iii) lamentate viziate applicazioni/interpretazioni di varie norme processuali e civili e la possibile estinzione del credito. L'Ospedale ha dedotto che la ASL non poteva intimare il precetto in proprio favore perché il titolo indicava la Regione come creditrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e, decidendo nel merito, ha cassato la sentenza di appello. Ha ritenuto che il titolo esecutivo indicava inequivocabilmente la Regione Lazio quale beneficiaria della condanna e che la ASL Roma 3 non poteva procedere in via esecutiva in proprio sulla base di quel titolo. Inoltre l'atto di precetto non conteneva alcuna esternazione di delega o di rappresentanza che consentisse di ritenere la ASL mandataria della Regione; le circostanze successive (solleciti della Procura, ecc.) non potevano trasferire la titolarità del credito da un ente all'altro né giustificare un precetto intimato a favore di ente diverso dal creditore indicato nel titolo. Di conseguenza l'opposizione all'esecuzione proposta dall'Ospedale è stata accolta: la ASL non era legittimata ad eseguire e la questione circa la Regione Lazio è stata dichiarata assorbita o inammissibile nella parte pertinente (non essendoci stato esercizio di esecuzione da parte della Regione). Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'oggettiva incertezza delle posizioni.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione: la Corte ha ricordato che l'opposizione mira a contestare l'azione esecutiva intimata. Una volta accertato che l'intimante (ASL) non era legittimato a procedere sul titolo che indicava altro soggetto (Regione), l'opposizione va accolta e gli ulteriori accertamenti sul credito a favore di terzi risultano assorbiti

  • art. 211 cod. giust. contabile

    Il giudice ha ritenuto che il titolo contabile (sentenza della Corte dei Conti) indichi chiaramente quale sia il soggetto beneficiario della condanna (la Regione) e che tale indicazione non possa essere disapplicata ricavando un diverso titolare del credito da fatti esterni al titolo stesso

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sulle doglianze in cassazione: i motivi di cassazione sono stati formulati richiamando le ipotesi di nullità e di violazione di norme processuali e di diritto sostanziale; la Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi ai sensi di tali letture

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla rappresentanza volontaria: la Corte ha valutato che l'atto di precetto non esplicitava alcuna rappresentanza o delega formale della Regione in capo alla ASL, per cui non poteva essere considerato atto posto in nome e per conto della Regione

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato tra i motivi: la censura riguardava profili procedurali connessi alla validità del titolo esecutivo e alla sua utilizzazione in via esecutiva; la Corte ha ritenuto fondate le censure che evidenziavano l'incidenza della mancanza di legittimazione dell'intimante

  • art. 366 c.p.c.

    La sentenza ha fatto riferimento al contenuto dell'atto di precetto richiamandone gli elementi ai sensi dell'art. 366 c.p.c. e ha osservato che dall'atto non risultava alcuna indicazione che la ASL stesse agendo per conto della Regione

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sull'interesse ad agire: la Corte ha osservato che questioni relative all'interesse delle amministrazioni a procedere sarebbero rilevanti in altri titoli azionabili, ma non potevano sostituire l'accertamento preliminare della legittimazione attiva dell'intimante in un'opposizione all'esecuzione

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato rispetto al contenuto motivazionale: la Corte ha valutato che la motivazione della decisione impugnata andava cassata per i motivi esposti e ha deciso nel merito; ha inoltre compensato le spese per giustificata incertezza

  • artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

    Richiamati rispetto al giudicato esterno e ai suoi effetti: la Corte ha valutato che non sussisteva una valida esternalizzazione o trasferimento di titolarità del credito che potesse sanare la carenza di legittimazione dell'intimante

Massime di principio

  • Un precetto esecutivo deve risultare posto da chi è indicato come creditore nel titolo: se il titolo indica un soggetto diverso, chi riceve il precetto può validamente opporsi per difetto di legittimazione dell'intimante.
  • La mera sollecitazione o attività della Procura o atti interni tra enti non trasferiscono la titolarità del credito indicata in un titolo esecutivo né legittimano un ente diverso a intimare il pagamento, salvo che la rappresentanza o delega siano espressamente e inequivocabilmente esternate nell'atto di precetto.
  • La rappresentanza o delega per procedere in via esecutiva deve emergere dal contenuto dell'atto di intimazione: l'assenza di una esternazione univoca rende invalida l'intimazione come azione in nome e per conto di terzi.
  • Una volta accertato che l'intimante non è legittimato ad agire in via esecutiva, le questioni successive circa l'esistenza o l'estinzione del credito in capo al soggetto indicato nel titolo risultano, ai fini dell'opposizione all'esecuzione, assorbite o inammissibili.
  • La 'ratifica' successiva da parte del titolare del credito non può retroattivamente sanare un precetto che ha richiesto il pagamento in favore di un soggetto diverso, perché ciò avrebbe l'effetto sostanziale di una cessione retroattiva del credito non consentita.
  • Se le decisioni di merito adottano ragionamenti incompatibili tra loro e una delle ragioni non è stata impugnata, quella statuizione non impugnata può formare il giudicato interno con effetto vincolante nelle fasi successive.
  • In presenza di oggettiva incertezza sulle posizioni delle parti (es. dubbio su quale ente sia effettivo creditore), la compensazione integrale delle spese può essere ritenuta equa.

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