Cassazione Civile, Sentenza n. 29854/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha dato ragione al ricorrente: la notifica dell'ingiunzione di pagamento si è perfezionata per il destinatario solo il 2 gennaio 2019 e pertanto la riscossione era prescritta. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un'ingiunzione di pagamento per tassa automobilistica 2012 per prescrizione triennale. Il ricorrente sosteneva che l'atto impositivo era stato notificato il 21 aprile 2015 (definitivo il 21 giugno 2015) e che, quindi, il termine triennale per la riscossione era decorso entro il 21 giugno 2018; l'ingiunzione di pagamento è stata invece consegnata solo il 2 gennaio 2019. La questione giuridica verteva su quale momento faccia nascere o interrompa la prescrizione: la notificazione considerata dal punto di vista del notificante (data di spedizione) o dal punto di vista del destinatario (data di ricezione/effettiva conoscenza), nonché sull'applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Norme richiamate
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 (conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53)
Disciplina il termine triennale relativo alla riscossione; il giudice analizza la regula iuris ricavabile dall'art. 5 in rapporto alla decorrenza della prescrizione, ma conclude che, per gli atti di riscossione, il computo della prescrizione richiede considerazione della conoscenza da parte del debitore.
Richiamato come norma generale sul termine di prescrizione; la Corte valuta il dies a quo e le cause di interruzione/interessamento della prescrizione alla luce della conoscenza del debitore.
Principio per cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati; la Corte lo applica per sostenere che, rispetto all'atto interruttivo della prescrizione (atto che costituisce in mora), rileva la effettiva ricezione da parte del debitore.
Richiama il concetto che l'interruzione della prescrizione è collegata ad un atto idoneo a costituire in mora il debitore; la Corte ne trae la conseguenza che il momento rilevante è la conoscenza da parte del destinatario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 6
"Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto."
Fornisce una previsione che distingue la data della spedizione (rilevante per il notificante) dalla decorrenza dei termini (rilevante per la ricezione); la Corte lo usa a supporto dell'idea di scissione soggettiva degli effetti della notificazione ma precisa che per la prescrizione degli atti di riscossione prevale la necessaria conoscenza del destinatario.
Massime di principio
- Distinguere sempre fra atti d'imposizione (termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo) e atti di riscossione (prescrizione): le regole sulla decorrenza possono avere effetti diversi a seconda della natura dell'atto.
- Per l'interruzione o l'avvio della prescrizione relativa alla riscossione, rileva la conoscenza effettiva del debitore (momento in cui l'atto perviene a conoscenza del destinatario), non la sola data di spedizione dell'atto.
- Il principio di 'scissione soggettiva' degli effetti della notificazione (distinzione tra momento rilevante per il notificante e per il destinatario) può trovare applicazione, ma non sempre può derogare alla regola generale che gli atti unilaterali producono effetto quando giungono a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.).
- Quando si contesta la tempestività di una ingiunzione di pagamento per prescrizione, verificare e documentare con attenzione le date: notifica dell'atto impositivo, eventuale definitività dell'atto, data di consegna/ritiro dell'ingiunzione di pagamento.
- Il notificante deve conservare prova della spedizione e del percorso dell'atto, ma il destinatario può far valere la mancanza di effettiva ricezione per opporre la prescrizione; la prova della consegna/avvenuta ricezione è decisiva.
- In caso di situazioni analoghe è utile valutare se l'atto impugnato è soggetto a decadenza (dove può rilevare la data di spedizione per il notificante) o a prescrizione (dove rileva la ricezione da parte del debitore).
- Incertezza giurisprudenziale sopravvenuta può influire sulle spese: i giudici possono compensare le spese in presenza di mutamenti o evoluzioni della giurisprudenza rilevanti ai fini della decisione.
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