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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29851/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società ricorrenti impugnano la sentenza di Corte d'Appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado accogliendo la domanda di revoca (azione pauliana) proposta da Fioretti. Le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2740 c.c., sostenendo che, pur essendovi un unico atto di alienazione contenente più disposizioni, la revoca non poteva essere estesa a tutti i beni trasferiti ma doveva essere limitata solo alle disposizioni idonee a rendere più gravoso il recupero del credito (ovvero soltanto ai beni il cui valore fosse effettivamente sproporzionato rispetto al credito). Contestavano quindi l'eccesso della revoca rispetto alle singole porzioni negoziali contenute nel rogito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, ritenendo il motivo infondato. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'azione pauliana richiede soltanto che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (non la totale compromissione del patrimonio), e che l'onere di provare l'insussistenza del pregiudizio per effetto delle residualità patrimoniali incombe sul convenuto. Ha altresì affermato che la formalità dell'unico rogito non esclude che esso sia valutato come atto unitario e che, quando le parti hanno concluso un unico negozio comprensivo di più disposizioni, il giudice non può arbitrariamente scindere l'atto per revocare solo alcune parti se ciò inciderebbe sulla autonomia negoziale delle parti; l'effetto della revoca è l'inopponibilità del trasferimento ai fini esecutivi, mentre il giudice dell'esecuzione ha gli strumenti per garantire proporzionalità (richiesta di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.). Per tali ragioni il ricorso è respinto e sono compensate le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    La Corte interpreta l'art. 2901 come riferito all'atto da revocare e non al singolo bene: la revoca può colpire l'atto unitario contenente più disposizioni anche se formalmente riguarda più beni

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato nella cornice della responsabilità patrimoniale del debitore; la Corte sottolinea che l'azione pauliana agisce per tutelare la garanzia patrimoniale del creditore

  • art. 96 cod. proc. civ.

    Citato come norma in relazione alla condanna alle spese pronuniciata dal Tribunale (contestuale pretesa rigettata dal Tribunale)

  • art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

    Richiamato come prassi di censura in appello (dedotta la specifica deduzione inerente all'eccesso della revoca), la Corte territoriale ha esaminato tale eccezione e motivato la decisione

  • art. 2652 n. 5 cod. civ.

    Richiama il regime della trascrizione della domanda di revocatoria e le conseguenze verso i terzi; la Corte osserva che il conflitto con gli acquirenti è disciplinato anche dalla trascrizione

  • art. 496 cod. proc. civ.

    Indicato come il rimedio che il debitore può adire per ottenere la riduzione del pignoramento ritenuto eccessivo a seguito della dichiarazione di inopponibilità del trasferimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini amministrativi sulle comunicazioni del dispositivo di sentenza e sugli eventuali oneri di pagamento correlati

Massime di principio

  • L'azione pauliana non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
  • L'onere di provare che non sussiste pregiudizio per il creditore, in ragione delle residue risorse patrimoniali, grava sul convenuto che eccepisca l'insussistenza del danno.
  • La sproporzione tra il valore dei beni trasferiti e l'ammontare del credito è indice di pregiudizio e non impedisce l'ammissibilità della domanda di revoca.
  • La formalità di un unico atto contenente più trasferimenti non esclude che si valuti l'atto come unitario: il giudice può dichiararne la revocabilità nel suo complesso quando ciò rispetti l'autonomia negoziale delle parti.
  • Il giudice non può, senza fondamento, scindere arbitrariamente un atto unitario per revocare solo alcune sue parti se ciò comporterebbe un'interferenza sulla volontà negoziale manifestata dalle parti; eventuali aggiustamenti rispetto all'eccesso di pignoramento devono essere effettuati dal giudice dell'esecuzione (art. 496 c.p.c.).
  • In presenza di più beni alienati con un unico atto, chi intenda limitare la revoca a taluni beni deve articolare chiaramente la domanda e fornire elementi perché il giudice possa individuare la scindibilità negoziale; in mancanza il giudice può ritenere idonea la revoca dell'intero atto.
  • Le questioni relative agli effetti della revoca verso terzi (e alla priorità degli acquirenti) sono influenzate dalla trascrizione della domanda di revocatoria (art. 2652 n.5 c.c.) e dalle regole esecutive successive.

Testo integrale

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