Cassazione Civile, Ordinanza n. 30039/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Ufficio aveva rettificato in via sintetica il reddito IRPEF dichiarato per il 2007, valorizzando indici di capacità contributiva consistenti nella disponibilità di un'abitazione principale di 100 mq e in spese per incrementi patrimoniali sostenute nel periodo 2007-2011 per complessivi euro 243.761,00. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo provato il possesso di risorse finanziarie idonee a giustificare le uscite; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che il contribuente aveva dimostrato di aver ricevuto un rimborso fiscale di euro 125.586,67 in data 21 febbraio 2007 e che tale importo bastava a spiegare la spesa complessiva, senza necessità di provarne la provenienza e la causale. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di merito erroneamente ripartito l'onere della prova: secondo la ricorrente, il contribuente avrebbe dovuto fornire prova rigorosa non solo della disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta, ma anche della loro effettiva provenienza e della durata del possesso, mediante idonea documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha osservato che la CTR si era limitata a prendere atto della disponibilità di un maggior reddito/rimborso fiscale, senza chiarirne la provenienza, e ha ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento sintetico, il contribuente può contrastare la pretesa fiscale solo dimostrando con idonea documentazione che il maggior reddito accertato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultano documentalmente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
vigente ratione temporis; comma 6 richiamato nel testo
In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può superare la presunzione fiscale solo con prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità e della durata del possesso; non basta la mera dimostrazione del transito o della disponibilità della somma.
La decisione richiama il corretto riparto dell'onere probatorio: spetta al contribuente fornire la prova contraria richiesta dalla disciplina dell'accertamento sintetico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto il vizio di violazione di legge per errata applicazione delle regole sull'onere della prova e della disciplina sostanziale dell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione di aver avuto disponibilità di somme ulteriori: occorre anche provare documentalmente l'entità di tali somme e la durata del loro possesso, in modo da renderne plausibile l'impiego per far fronte alle spese contestate.
- La disponibilità di un rimborso o di altre entrate non dichiarate non è di per sé sufficiente a vincere la pretesa fiscale se non è accompagnata da elementi oggettivi che ne attestino la provenienza e la persistente disponibilità nel periodo rilevante.
- Ai fini dell'accertamento sintetico, la documentazione idonea può consistere anche in estratti conto bancari, purché dimostri non il mero transito delle somme, ma la loro perdurante disponibilità nel patrimonio del contribuente.
- Il giudice di merito viola la disciplina dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 se considera sufficiente una prova solo generica della disponibilità finanziaria, senza verificare i requisiti di provenienza, entità e durata richiesti dalla norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →