Cassazione Penale, Ordinanza n. 00942/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. In fatto, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione, era stato ritenuto responsabile perché, in una notte del 8 aprile 2022, si era allontanato dall'abitazione in violazione del divieto di uscire tra le ore 21.00 e le ore 7.30 ed era stato sorpreso a bordo di un'autovettura intorno alle 01.20. Con l'unico motivo di ricorso si denunciavano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., quantomeno con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse non consentito in sede di legittimità perché attinente al trattamento sanzionatorio; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle deduzioni difensive, valorizzando anche i numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice contestata: sanziona la violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
È richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione; la Corte osserva che la censura proposta non è consentita in sede di legittimità perché attiene al trattamento sanzionatorio e trova adeguata risposta nella motivazione di merito.
Disposizione invocata per chiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene corretta la scelta del giudice di merito di negarle alla luce dei precedenti penali e delle ragioni esplicitate.
È richiamato solo indirettamente nel riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di equivalenza con la recidiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile una doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto, in modo non illogico e sufficiente, degli elementi valorizzati dal giudice, compresi eventuali precedenti penali dell'imputato.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una giustificazione plausibile e non manifestamente illogica, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
- La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza integra il reato contestato quando sia accertato il superamento dei limiti di permanenza domiciliare stabiliti dal provvedimento di prevenzione.
Come è indicizzato
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