Cassazione Penale, Ordinanza n. 00789/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) che non vi sarebbe stato approfittamento della persona offesa; 2) che la pena sarebbe sproporzionata rispetto al fatto; 3) che sarebbero insussistenti le aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure attengono a motivi rinunciati con il concordato o comunque a questioni non deducibili in sede di legittimità contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., essendo invece proponibili solo doglianze sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sulla eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o questioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Sono stati formalmente dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, ma le doglianze sono state ritenute non scrutinabili perché riferite a profili coperti dalla rinuncia nel concordato.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza emessa su concordato in appello.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza richiamata è stata emessa su istanza di concordato in appello; la Corte ne ribadisce i limiti di sindacabilità in cassazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione soltanto le censure che investono la validità del consenso al concordato, il consenso del Procuratore generale o la corrispondenza tra accordo e decisione; ogni altra doglianza di merito è inammissibile.
- La scelta del concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi incompatibili con l'accordo, sicché non possono essere riproposte in cassazione questioni relative alla responsabilità, alla sussistenza delle aggravanti o alla proporzionalità della pena.
- La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce motivo di ricorso deducibile contro la sentenza emessa su concordato in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non deducibili o rinunciati, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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