Cassazione Penale, Ordinanza n. 00788/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando la violazione dell'art. 613 c.p.p. per mancanza di legittimazione alla sottoscrizione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 maggio 2024. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva in via preliminare che il ricorso è stato sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione del difensore abilitato. Per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del sottoscrittore.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; la sottoscrizione personale dell'imputato determina difetto di legittimazione e inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore abilitato.
- Il difetto di legittimazione alla proposizione o sottoscrizione del ricorso impedisce l'esame dei motivi e comporta una declaratoria di inammissibilità senza valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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