Cassazione Penale, Ordinanza n. 00779/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 27 giugno 2024, resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di ricettazione. I ricorrenti hanno lamentato l'omessa adesione del Tribunale a una precedente proposta di patteggiamento del 15 aprile 2023, alla quale il pubblico ministero aveva prestato consenso e che prevedeva una pena più mite, subordinata al riconoscimento dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p. La doglianza è stata inquadrata come vizio attinente alla volontà dell'imputato nella formazione dell'accordo. La Corte ha però rilevato che la precedente istanza non era quella poi recepita dal giudice, che aveva invece esaminato un diverso accordo risultante dal verbale di udienza e dalla successiva domanda di applicazione della pena richiamata nella sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché non specificava atti o circostanze idonei a dimostrare un vizio dell'espressione di volontà, e comunque si fondava su un accordo diverso da quello definito dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure non rientravano utilmente nei casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448-bis c.p.p. e che, quanto al dedotto vizio della volontà, mancava la specifica indicazione degli atti o delle circostanze rilevanti. Ha inoltre escluso che la proposta del 15 aprile 2023 potesse incidere sulla validità della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva recepito un diverso accordo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La difesa invocava il riconoscimento dell'attenuante prevista dal quarto comma della norma, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
Le ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e limitate ai motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dovendosi escludere censure diverse o meramente assertive sull'assetto negoziale recepito dal giudice.
- Quando si deduce un vizio dell'espressione di volontà nell'accordo di patteggiamento, il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico gli atti o le circostanze che avrebbero determinato il vizio.
- Non è configurabile un motivo di ricorso fondato su una proposta di patteggiamento diversa e non recepita dal giudice, se la sentenza ha definito un accordo differente risultante dagli atti di udienza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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