Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00791/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per rapina aggravata in concorso; in appello era intervenuta una rinuncia ai motivi di gravame, salvo quello sulle attenuanti generiche e sulla mitigazione della pena, con accordo processuale tra difesa e Procuratore Generale. La Corte d'appello aveva quindi rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 800 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e revocando l'interdizione legale. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sostenendo che la Corte d'appello l'avesse fissata nel massimo di cinque anni senza motivare specificamente su tale scelta, pur a fronte della sostituzione della pena accessoria perpetua con quella temporanea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando la censura manifestamente infondata. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, c.p., la durata dell'interdizione dai pubblici uffici è predeterminata dalla legge in relazione alla pena detentiva inflitta: perpetua se la pena non è inferiore a cinque anni, temporanea di cinque anni se la pena è superiore a tre anni e inferiore a cinque. Ha richiamato il carattere automatico delle pene accessorie ex art. 20 c.p. e la possibilità per il giudice di appello di applicarle d'ufficio, nonché il principio per cui, definito l'accordo in appello con rideterminazione della pena principale al di sotto dei cinque anni, la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea è doverosa anche se non espressamente contemplata nell'accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, c.p.

    stabilisce in modo predeterminato la durata dell'interdizione dai pubblici uffici: perpetua se la pena detentiva non è inferiore a cinque anni, temporanea di cinque anni se la pena è superiore a tre anni e inferiore a cinque.

  • art. 20 c.p.

    le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali della stessa e possono essere applicate d'ufficio dal giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 29, comma primo, c.p.

    la previsione di una durata fissa dell'interdizione temporanea non è irragionevole perché inserita in un meccanismo sanzionatorio graduato e ancorato alla gravità concreta del fatto desunta dalla pena principale.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una pena accessoria in misura fissa o comunque predeterminata in relazione alla pena principale, il giudice non deve compiere una autonoma valutazione discrezionale sulla durata, essendo sufficiente l'applicazione del parametro legale corrispondente alla pena irrogata.
  • Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna e il giudice d'appello può applicarle o adeguarle d'ufficio anche se la specifica questione non è stata devoluta o non è stata espressamente inclusa nell'accordo tra le parti.
  • Nel caso di rideterminazione della pena principale in appello al di sotto della soglia che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il giudice deve sostituire la pena accessoria perpetua con quella temporanea prevista dalla legge.
  • La doglianza che censura la mancata motivazione sulla durata di una pena accessoria legalmente predeterminata è manifestamente infondata, perché non vi è spazio per una motivazione discrezionale su un quantum fissato dal legislatore.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.