Cassazione Penale, Ordinanza n. 00786/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, a seguito di sentenza della Corte d'appello resa in riforma della decisione di primo grado e a seguito di concordato in appello, hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. La difesa ha dedotto due censure comuni: a) l'illegalità della pena, assumendo che derivasse da un'errata qualificazione giuridica del fatto; b) l'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che l'erronea qualificazione giuridica era oggetto di un motivo di gravame espressamente rinunciato e che la sospensione condizionale non risultava ricompresa nell'accordo né rimessa alle autonome determinazioni del giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su motivi non consentiti nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha affermato che, in tale sede, non possono essere dedotte doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi della determinazione della pena che non si traducano in una vera illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo la giurisprudenza richiamata.
Norma richiamata come base del concordato in appello e del regime di limitata ricorribilità per cassazione della relativa sentenza.
Massime di principio
- Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della sentenza difforme rispetto all'accordo stesso.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la censura che riproponga un motivo di appello espressamente rinunciato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo se la sanzione applicata sia realmente illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta lamentare un'erronea quantificazione o valutazioni discrezionali del giudice.
- La mancata concessione della sospensione condizionale non è censurabile se tale beneficio non era compreso nell'accordo o espressamente rimesso alla decisione del giudice.
- Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti nel rito concordato, la declaratoria corretta è l'inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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