Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Il provvedimento di patteggiamento è rimasto fermo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 25/06/2024, emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione ai reati di truffa e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali. Con il ricorso ha dedotto l'omesso accertamento da parte del giudice della sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché un vizio di motivazione sul punto. La Corte ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi e non ricomprendono il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; ha inoltre osservato che nel provvedimento impugnato una motivazione sintetica sul punto era comunque presente.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'omesso accertamento di cause di non punibilità o estinzione; la Corte osserva che, nel patteggiamento, il difetto di motivazione su tale profilo non è motivo deducibile in cassazione, e che comunque una motivazione sintetica era presente.
Norma ritenuta applicabile alla fattispecie; disciplina in modo tassativo i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo il motivo fondato sul difetto di motivazione circa l'art. 129 c.p.p.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è quindi deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione delle cause di non punibilità o di estinzione ex art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di patteggiamento, il controllo del giudice sull'art. 129 c.p.p. può essere espresso anche in forma sintetica; la presenza di una motivazione, seppur essenziale, esclude già in fatto la dedotta omissione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ampliare i motivi di impugnazione oltre i limiti espressamente fissati per il patteggiamento.
Come è indicizzato
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