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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39663/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e numerosi reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente contestava: 1) la carenza di motivazione sul ruolo di capo o promotore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti (mancanza di indicazione di poteri decisionali e riferimenti concreti oltre a un singolo episodio del 30/07/2015); 2) la mancata e idonea motivazione dell'aggravante della transnazionalità/elemento di cui all'art. 61-bis c.p.; 3) l'inidoneità delle esigenze cautelari alla luce degli elementi probatori e della cessazione delle attività contestate (ultima attività contestata risalente al dicembre 2015 e periodo di detenzione successivo fino al 2 novembre 2018).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza di motivazione su più profili: non sono stati indicati poteri decisionali concreti a carico di Muca né elementi che supportassero il ruolo di vertice oltre un unico episodio; non è stata adeguatamente motivata l'aggravante della transnazionalità, non essendo stati forniti elementi tali da dimostrare l'esistenza di un gruppo autonomo di origine albanese; il Tribunale del riesame ha omesso di considerare l'intervallo temporale e il periodo di custodia già scontato. In conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., rimandando gli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che disciplina la materia del traffico di sostanze stupefacenti in relazione alla custodia cautelare per i reati contestati; la sentenza ricorda che l'accusa era fondata su tali disposizioni ma sottolinea che la motivazione in ordine al ruolo contestato nell'ambito dell'associazione è carente.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Riferimento ai reati 'fine' collegati all'associazione di traffico di stupefacenti; la decisione osserva che la mera gestione dei trasbordi non costituisce automaticamente prova del ruolo di promotore o capo.

  • Codice penale, art. 61-bis

    Aggravante per il carattere transnazionale del reato: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante richiede motivazione specifica e elementi concreti sulla componente transnazionale o sull'esistenza di un gruppo criminale autonomo; la semplice presenza di componenti straniere non è sufficiente senza ulteriore prova.

  • Codice di procedura penale, art. 309, co. 7

    Norma che disciplina la competenza e l'invio per nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, in applicazione di questa disposizione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; la sentenza manda gli atti alla Cancelleria per le formalità previste.

Massime di principio

  • Per qualificare il ruolo di 'capo' o 'promotore' di un'associazione criminale è necessaria motivazione puntuale e indicazione di poteri decisionali concreti: la mera partecipazione alla gestione dei trasbordi non basta.
  • L'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis) richiede elementi probatori specifici che dimostrino l'effettiva componente transnazionale o l'esistenza di un gruppo autonomo di origine estera; non è sufficiente l'enunciazione generica della presenza di componenti straniere.
  • Il giudice cautelare deve valutare e motivare anche la persistenza dell'associazione o della condotta in epoca successiva all'ultimo fatto contestato; l'assenza di attività recenti e periodi di detenzione possono incidere sulle esigenze cautelari.
  • Le ordinanze cautelari con motivazione carente possono essere annullate in sede di revisione/impugnazione e rinviate per nuovo giudizio; ciò non sempre implica la cessazione automatica della misura, ma obbliga il giudice di merito a un nuovo esame motivato.
  • In fase difensiva è efficace censurare la genericità della motivazione, soprattutto richiamando dati cronologici (ultime attività, periodi di detenzione) e la mancanza di elementi concreti a sostegno di aggravanti o qualificazioni giuridiche rilevanti.

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