Cassazione Penale, Sentenza n. 30399/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Venezia, della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti penalmente responsabili per una "frode carosello" e per reati fiscali. Le contestazioni riguardano: 1) l'asserita insussistenza di un'associazione per delinquere e la mancata dimostrazione di una struttura stabile (si osservava che la "Spik Oil s.r.l." intratteneva anche rapporti leciti con altri fornitori); 2) l'assenza di prove specifiche del ruolo di promotore/organizzatore attribuito a Paolo Bà; 3) la non valutabilità della costituenda "Deliverando Logistica s.r.l." quale indice di prosecuzione dell'attività delittuosa; 4) la mancata prova delle "retrocessioni" in contanti dell'IVA dai fornitori "cartiere" ai gestori di "Spik Oil"; 5) per Iryna Fabbro, si contesta inoltre la qualifica di amministratrice di fatto e la congruità della motivazione sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse motivata in modo preciso e congruo: ha confermato l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a frodi IVA articolata mediante la società "Spik Oil s.r.l." e più società "cartiere" ("Cofin s.r.l.", "Ostiense Petroli s.r.l.", "TR Petrol s.r.l.") nonché l'attribuzione a Paolo Bà del ruolo di promotore/organizzatore e a Iryna Fabbro della partecipazione consapevole e di fatto gestionale (amministratrice di fatto). Ha considerato inidonee le censure dei ricorrenti quali generiche, prive di specificità o manifestamente infondate, ritenendo adeguati gli elementi probatori (aumenti di fatturato, conversazioni intercettate, assenza di attività reali delle "cartiere", testimonianze e pattern operativi). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori versamenti a favore dello Stato per l'inammissibilità dolente dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen. (concorso di persone)
Usata per inquadrare la partecipazione plurima ai reati e la responsabilità concorrente degli imputati nell'ambito dell'associazione per delinquere
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento strutturale e organizzativo dell'associazione, desumendolo da elementi quali la presenza di una struttura stabile ("Spik Oil"), l'uso reiterato di società "cartiere", la pluralità di soggetti cooperanti e l'indeterminatezza seriale delle frodi
d.lgs. n. 74 del 2000 (reati tributari)
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato per le frodi IVA contestate nelle dichiarazioni annuali e trimestrali; la Corte ha ritenuto provata l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l'evasione dell'IVA per ingenti importi
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (motivi di ricorso)
Richiamato in riferimento alla formulazione dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto molte censure generiche o non specificamente idonee ad integrare i motivi ammissibili in sede di legittimità
art. 2639 c.c. (amministratore di fatto)
La Corte ha interpretato la norma richiedendo elementi sintomatici di gestione effettiva; le intercettazioni e le attività gestionali emerse sono state ritenute sufficienti a qualificare Iryna Fabbro come amministratrice di fatto
Massime di principio
- La configurabilità di un'associazione per delinquere non è esclusa se la società 'schermo' utilizzata per truffe ha anche rapporti leciti con altri soggetti: la convivenza di operazioni lecite e illecite non esclude l'uso stabile della società per fini criminosi
- La predisposizione o pre-costituzione di nuovi "schermi" societari può essere valutata come indice della volontà di proseguire attività illecite, anche se il nuovo ente non compare espressamente nell'imputazione
- Per la qualificazione di promotore/organizzatore o di amministratore di fatto, elementi quali intercettazioni, coordinamento operativo, gestione dei rapporti con le "cartiere" e uso di prestanome possono costituire prova sufficiente dell'effettiva responsabilità gestionale
- Non è indispensabile che il profitto sia integralmente documentato per accertare l'associazione per delinquere: l'evasione dell'IVA e l'uso sistematico di fatture inesistenti possono sufficienza a fondare la responsabilità associativa
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e ben fondate: argomentazioni generiche, reiterate o che mirano a una rivalutazione meramente critica del materiale probatorio sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Conversazioni intercettate che mostrano consapevolezza della natura "cartiera" dei soggetti coinvolti, indicazioni su passaggi di denaro e istruzioni per occultare le attività sono elementi probatori di grande peso per la ricostruzione di frodi IVA complesse
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