Cassazione Penale, Ordinanza n. 24290/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per reati fallimentari e poi destinatario in appello di una rideterminazione concordata della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129, 599-bis e 605 c.p.p., 19, 37 e 62-bis c.p., nonché dell'art. 216 legge fallimentare, e mancanza di motivazione sulla mancata riduzione delle pene accessorie. Sosteneva che, poiché la Corte territoriale aveva accolto la richiesta congiunta di riduzione della pena principale, avrebbe dovuto motivare sul perché non avesse diminuito anche le pene accessorie, valorizzando gli indicatori positivi allegati dalla difesa (attenuanti generiche, richiesta di rito abbreviato, incensuratezza, implicita ammissione di responsabilità).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato che la Corte di appello aveva applicato la pena concordata dalle parti non solo quanto alla pena principale, ma anche quanto alle pene accessorie, sicché la doglianza difensiva presupponeva un fatto inesistente. Ha inoltre osservato che la richiesta di applicazione della pena concordata in appello, formulata anche con riferimento alle pene accessorie, implicava rinuncia ai motivi di appello relativi a tale profilo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 216 legge fall.
norma incriminatrice richiamata come base dei reati fallimentari contestati e oggetto della condanna di merito.
richiamato quale base procedurale della decisione di appello resa a seguito di richiesta concordata delle parti sulla pena.
evocato dalla difesa, ma la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata.
evocato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento del motivo.
richiamato dalla difesa in relazione alle pene accessorie.
richiamato dalla difesa in relazione alle pene accessorie.
richiamato dalla difesa per valorizzare le attenuanti generiche già concesse.
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
richiamato per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa sulla base di una richiesta concordata ex art. 599-bis c.p.p. e la richiesta riguarda anche le pene accessorie, la parte non può poi dolersi in cassazione della mancata riduzione di tali pene, perché la doglianza è incompatibile con il contenuto dell'accordo processuale.
- La richiesta di applicazione della pena concordata in appello, se formulata anche in relazione a un determinato profilo sanzionatorio, comporta rinuncia ai motivi di impugnazione relativi a quel medesimo profilo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura un punto della decisione che risulta invece già accolto dal giudice di merito nei termini richiesti dalla parte, poiché il motivo è manifestamente infondato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità non priva di colpa, la Corte deve applicare la sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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