Cassazione Penale, Ordinanza n. 24109/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non proponibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e non specifiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/06/2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava la mancata riqualificazione del fatto contestato come tentata estorsione nella diversa fattispecie di cui all'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). La Corte di cassazione rileva che il motivo riproponeva questioni già prospettate in appello e disattese con motivazione puntuale, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la ratio della decisione impugnata; inoltre la Corte d'appello aveva spiegato, sulla base di testimonianze e fotogrammi di videosorveglianza, la natura aggressiva e intimidatoria della condotta e la consapevolezza dell'ingiusto profitto, valorizzando anche l'esito favorevole alla persona offesa nel giudizio civile relativo a un sinistro stradale.
Norme richiamate
art. 392 c.p.
La Corte richiama la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni come possibile riqualificazione alternativa rispetto alla tentata estorsione, ma ne esclude l'applicazione nel caso concreto alla luce della condotta aggressiva e intimidatoria accertata.
art. 629 c.p.
La sentenza impugnata aveva qualificato la condotta come tentata estorsione; la Cassazione non interviene nel merito della qualificazione, ma ne conferma indirettamente la tenuta respingendo la doglianza sulla riqualificazione.
art. 591 c.p.p.
È richiamato implicitamente il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo che si limita a riprodurre censure già esaminate e prive di specifica critica alla motivazione non è consentito in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; non è ammissibile una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una concreta dimostrazione dell'assenza di finalità di profitto ingiusto e dell'eventuale pretesa sostanzialmente tutelabile; quando la motivazione di merito valorizza elementi univoci di aggressività, intimidazione e consapevolezza dell'ingiusto profitto, la diversa qualificazione può essere esclusa.
- La minaccia rilevante ai fini dell'estorsione può manifestarsi con forme diverse: ciò che conta è la sua idoneità a incutere timore e a coartare la volontà della persona offesa.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su un compendio probatorio coerente, composto da testimonianze e riscontri oggettivi come immagini di videosorveglianza, la censura di motivazione in cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione di letture alternative dei fatti.
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