Cassazione Penale, Ordinanza n. 24106/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo relativo alla mancata valutazione del trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'aumento per la continuazione. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era manifestamente infondata perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione di conferma integrale anche sotto il profilo sanzionatorio, con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Inoltre il motivo di appello era stato formulato in modo del tutto generico, senza specifiche censure, sicché la sua inammissibilità originaria rendeva inammissibile anche il ricorso per carenza d'interesse, non potendo un eventuale accoglimento produrre un esito favorevole in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che l'assenza di specificità dei motivi di appello può essere rilevata anche in cassazione e che non è ammissibile il ricorso contro la mancata considerazione di un motivo di appello già inammissibile ab origine per difetto di interesse.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di legittimità della valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in cassazione.
Massime di principio
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la sentenza di merito dia conto di una valutazione complessiva di congruità della pena e del rispetto dei criteri legali di commisurazione.
- L'atto di appello privo di specificità è inammissibile e tale inammissibilità può essere rilevata anche in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza d'interesse quando investe la mancata considerazione di un motivo di appello che era già inammissibile originariamente, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe condurre a un esito utile in sede di rinvio.
- La doglianza che investa solo la misura dell'aumento per continuazione, senza specifiche critiche alla motivazione di merito, non è idonea a scardinare la decisione impugnata se questa abbia comunque espresso una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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