Cassazione Penale, Ordinanza n. 24108/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo con un ricorso articolato in più motivi. Dal testo emerge che: il primo motivo riguardava la procedibilità; il secondo contestava la sussistenza del reato, sia sotto il profilo concorsuale sia sotto quello oggettivo e soggettivo; il terzo denunciava omessa valutazione di argomentazioni e travisamento della prova; l'ultimo motivo investiva il trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla Corte di merito frutto di discrezionalità correttamente esercitata. La Cassazione ha rilevato che i motivi replicavano pedissequamente quelli già dedotti in appello e già disattesi, risultando aspecifici e meramente apparenti, oltre a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici perché reiterativi dell'appello e incapaci di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che sulle questioni di procedibilità e di merito operava una doppia conforme, che precludeva una ricostruzione alternativa dei fatti in assenza di manifeste illogicità motivazionali non dedotte. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha giudicato il motivo manifestamente infondato perché la pena era stata determinata nell'esercizio di una corretta discrezionalità, sorretta da plurimi indici. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
La censura sul travisamento o sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi già respinti in appello lo rende aspecifico e, quindi, inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione alternativa del fatto, salvo la deduzione di manifeste illogicità motivazionali specifiche e concretamente argomentate.
- Le doglianze relative alla sussistenza del reato, al concorso di persone e alla ricostruzione del compendio probatorio non sono ammissibili quando mirano solo a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono infondate quando la determinazione della pena risulti sorretta da plurimi elementi di valutazione e il ricorso si confronti solo parzialmente con tali indici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24105/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24106/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24107/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24109/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24110/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24111/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →