Cassazione Penale, Ordinanza n. 24105/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili in relazione a una rapina commessa in concorso. Nel testo si ricava che i primi due motivi contestavano la responsabilità di uno degli imputati e la sussistenza del concorso di persone, ma tali censure si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato gli indici di inattendibilità della persona offesa e di mendacità della ritrattazione di un soggetto che aveva cercato di ridimensionare il ruolo concorsuale dell'altro imputato. Il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione di merito era sufficiente e non illogica, non essendo necessario che il giudice valuti espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. Il quarto motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto come rapina, prospettando una diversa lettura del compendio probatorio; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita, perché sollecitava un nuovo apprezzamento del merito e una sovrapposizione alla valutazione già compiuta nei gradi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sull'aspecificità dei primi due motivi, sulla manifesta infondatezza del terzo e sull'inammissibilità del quarto, che mirava a ottenere una diversa valutazione di merito delle prove e della qualificazione giuridica del fatto.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti dalle parti.
La Corte conferma la qualificazione del fatto come rapina sulla base della motivazione di merito, ritenuta immune da vizi logici e sostenuta da corretti argomenti giuridici.
Le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello o che mirano a una rivalutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
È richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi né verificare la tenuta logica della sentenza mediante confronto con altri possibili modelli di ragionamento.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce pedissequamente doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il giudice di merito può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli prospettate dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa qualificazione del fatto sulla base di una lettura alternativa delle prove, salvo vizi effettivi della motivazione.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza di merito che abbia esplicitato gli indici di inattendibilità delle versioni difensive e le ragioni del convincimento.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione impugnata è logicamente coerente e sorretta da corretti argomenti giuridici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24106/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24107/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24108/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24109/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24110/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24111/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →