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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24110/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze fossero manifestamente infondate e generiche, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e non censuravano in modo puntuale la motivazione della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15/07/2025, che aveva confermato la loro responsabilità per ricettazione. L’unico motivo, comune ad entrambi, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità penale. Per uno dei ricorrenti si sosteneva, in sostanza, che non fosse configurabile la ricettazione ma, al più, l’incauto acquisto; per l’altro si contestava che le concrete modalità della vendita fossero idonee a integrare il dolo eventuale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché sollecitava una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità ed era inoltre generica, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ribadisce che la ricettazione può essere integrata anche sotto il profilo soggettivo quando le modalità concrete del possesso e della vendita del bene siano sintomatiche della consapevolezza della provenienza illecita o dell’accettazione del relativo rischio; non è sufficiente invocare in astratto l’incauto acquisto senza confrontarsi con gli indici valorizzati dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la censura richieda una nuova lettura degli elementi già apprezzati dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se è generico e non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra incauto acquisto e ricettazione va risolta valorizzando gli indici fattuali del caso concreto; segni esteriori di effrazione, prezzo di vendita fortemente inferiore al valore di mercato e modalità della cessione possono rendere sostenibile la consapevolezza della provenienza illecita o il dolo eventuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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