Cassazione Penale, Ordinanza n. 24107/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado in una vicenda riguardante una condotta collegata a un alloggio e alla sua regolarizzazione. Dal testo emerge che la difesa aveva dedotto: 1) una questione di procedibilità, poi ritenuta tardiva perché sollevata con memoria e comunque infondata, sostenendo che l'addizione "-bis" avesse natura soltanto correttiva e che mancassero gli elementi costitutivi del reato ex art. 639 c.p.; 2) l'erroneità della ricostruzione dei fatti, poiché la condotta dell'imputata e della sua famiglia sarebbe stata ricondotta fuori dall'ambito delle disposizioni invocate dalla difesa, che erano dirette ad assicurare continuità abitativa; 3) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) il mancato riconoscimento di una causa di giustificazione, ritenuta incompatibile con il protrarsi della violazione e con il dovere, mai adempiuto, di reperire una soluzione abitativa alternativa. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi rispetto all'appello e quindi aspecifici, oltre che manifestamente infondati o non scrutinabili in sede di legittimità nella parte in cui presupponevano una diversa lettura del fatto già compiuta con doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi riproducevano pedissequamente quelli già dedotti in appello e già disattesi, senza offrire una critica argomentata della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile l'eccezione di procedibilità perché tardiva e comunque infondata, ha escluso la fondatezza delle doglianze sulla riconducibilità della condotta alla disciplina invocata, ha giudicato generica e ripetitiva la censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p. e manifestamente infondata la doglianza sulla causa di giustificazione. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la contestazione integrasse gli elementi costitutivi del reato, anche in relazione alla natura meramente correttiva dell'addizione "-bis".
art. 11, comma 5, l.r. 1999/12
Richiamato dalla difesa per sostenere l'applicabilità di disposizioni volte ad assicurare continuità abitativa; la Corte ne esclude la pertinenza per mancanza dei requisiti, tra cui la convivenza biennale del collaterale aspirante.
La Corte conferma il diniego della causa di non punibilità, ritenendo la doglianza generica, ripetitiva e comunque infondata alla luce della doppia conforme.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'eccezione di procedibilità formulata tardivamente in memoria può essere dichiarata inammissibile e, se comunque priva di fondamento, non incide sull'esito del giudizio.
- La deduzione di una diversa lettura del fatto non è scrutinabile in sede di legittimità quando la decisione di merito sia sorretta da una doppia conforme e la censura non evidenzi vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non è utilmente censurabile con motivi generici o meramente ripetitivi, soprattutto quando la valutazione di merito sia già stata confermata in appello.
- La causa di giustificazione invocata dalla difesa deve misurarsi con il protrarsi della condotta illecita e con l'eventuale esistenza di un dovere rimasto inadempiuto di adottare soluzioni alternative; in mancanza, la censura è manifestamente infondata.
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