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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20462/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la definizione è dipesa da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA, emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, per tale ragione, aveva disconosciuto la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello; la società proponeva quindi ricorso per cassazione con sette motivi. Successivamente depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di avere altresì rinunciato agli atti, producendo la relativa accettazione e i versamenti effettuati. La Corte ha rilevato che non era stato dimostrato un collegamento inequivoco tra l'avviso oggetto del giudizio e la domanda di definizione agevolata; ha però dato rilievo alla rinuncia espressa al ricorso contenuta nella memoria notificata alla controparte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La mera allegazione dell'avvenuta definizione agevolata non basta a fondare la cessazione della materia del contendere se non risulta in modo inequivoco il collegamento tra l'istanza e l'atto impositivo oggetto del processo.
  • Quando la definizione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'integrale o parziale soccombenza nel giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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