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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21227/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il portatore di un assegno dell'importo di euro 3.400,00, giratogli da un terzo, ha chiesto il risarcimento del danno assumendo che la banca trattaria avesse illegittimamente rifiutato il pagamento del titolo per una pretesa irregolarità nella data. Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo non provato il nesso causale tra il rifiuto della banca e il danno: da un lato, l'attore avrebbe perso per propria negligenza l'azione causale lasciar decorrere il termine semestrale di prescrizione; dall'altro, mancava prova che avesse sollecitato il proprio debitore al pagamento dell'importo del titolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1175 e 2909 c.c., sostenendo che il rifiuto della banca fosse ingiustificato e che non vi fosse altro da provare; (2) violazione dell'art. 1218 c.c., assumendo la natura contrattuale della responsabilità della banca verso il negoziatore/portatore; (3) violazione degli artt. 1176, comma 2, 1992 e 2003 c.c., deducendo che il nesso causale dovesse ravvisarsi nel rifiuto immotivato di pagare un assegno regolarmente legittimato in capo al portatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva escluso in astratto la responsabilità della banca per il rifiuto di pagamento, ma aveva fondato il rigetto sulla mancanza di prova del nesso causale tra la condotta della banca e il danno lamentato. La Suprema Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità della banca trattaria verso il creditore cartolare, ma ha osservato che la censura del ricorrente era incentrata sull'illegittimità del rifiuto di pagamento e non affrontava adeguatamente il diverso profilo causale valorizzato dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la doglianza è stata giudicata troppo astratta e sganciata dagli specifici elementi causali indicati dalla corte territoriale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la censura del ricorrente è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi centrata sul nesso causale.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente insieme ad altre norme, ma senza incidere sulla ragione decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo rispetto al tema della prova del nesso causale.

  • art. 1218 c.c.

    Dedotto per sostenere una responsabilità contrattuale della banca; la Corte non ha esaminato il tema perché i motivi non aggredivano la ratio decidendi.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione della diligenza qualificata, ma la censura è stata reputata astratta e non confrontata con le ragioni della decisione di merito.

  • art. 1992 c.c.

    Invocato in relazione alla legittimazione cartolare del portatore, ma non idoneo a superare il rilievo sulla carenza di prova del nesso causale.

  • art. 2003 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte ha reputato la doglianza generica e non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'apprezzamento del nesso causale operato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e colpiscono questioni diverse o solo astrattamente connesse.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto sulla mancanza di prova del nesso causale tra condotta e danno, la censura deve investire specificamente tale profilo eziologico e non limitarsi a contestare l'illegittimità della condotta in sé.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del nesso causale compiuta dal giudice di merito, salvo il controllo sulla congruenza logica e sufficienza della motivazione.
  • In tema di responsabilità della banca trattaria verso il portatore di assegno, il tema della illegittimità del rifiuto di pagamento può essere distinto da quello, autonomo, della prova che da quel rifiuto sia concretamente derivato il danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileCommercialeBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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