Cassazione Penale, Ordinanza n. 10275/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, che la richiesta di declaratoria di non punibilità avrebbe dovuto essere accolta in considerazione della gravità del fatto e della sua personalità. Ha inoltre contestato la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo che la pena fosse stata individuata in modo non corretto. La Corte ha tuttavia rilevato che la causa di esclusione della punibilità era stata motivatamente negata in ragione della negativa personalità dell'imputato e che la pena era stata determinata dal giudice di merito nell'ambito della propria discrezionalità, con espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; il testo non consente di specificare ulteriormente la condotta contestata.
I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati dal giudice di merito con motivazione sintetica; è sufficiente dare conto dell'uso dei parametri legali, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in difetto di colpa scusabile.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una causa di esclusione della punibilità può essere legittimamente rigettata quando il giudice di merito motivi sul negativo profilo personalistico dell'imputato e tale valutazione sia congrua e documentata.
- La censura sulla commisurazione della pena è inammissibile o infondata quando il giudice abbia fatto applicazione dei criteri legali di cui all'art. 133 c.p. con motivazione sintetica ma sufficiente.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione specifica e analitica è necessaria solo se il trattamento sanzionatorio si discosta sensibilmente dalla media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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