Cassazione Penale, Sentenza n. 7275/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva riconosciuti responsabili della detenzione e coltivazione a fini di spaccio di marijuana. Scarmato deduce: (i) violazione degli artt. 62-bis c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (contestando la mancata considerazione di precedenti, confessione, rito abbreviato, natura della sostanza e bassa percentuale di principio attivo); (ii) contrasto tra dispositivo e motivazione in tema di pene accessorie (dispositivo revoca solo il divieto di espatrio ma la motivazione parla anche di revoca del ritiro patente). Michelizzi deduce: (i) violazione dell'art. 96 d.P.R. 309/1990 per ritardo nella decisione sull'ammissione al gratuito patrocinio, con presunta lesione del diritto di difesa e nullità; (ii) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche per aver sottovalutato la valenza delle dichiarazioni confessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione: (i) dichiara manifestamente infondati i motivi relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi i ricorrenti, richiamando il principio secondo cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e che il giudice di merito non è obbligato a considerare tutte le eventuali prospettazioni favorevoli purché la motivazione sia congrua e fondata su ragioni preponderanti (modalità del fatto e precedenti penali). (ii) Accoglie parzialmente il secondo motivo di Scarmato, ritenendo che vi sia un errore materiale tra dispositivo e motivazione: la motivazione dimostra che la revoca doveva comprendere anche il ritiro della patente; per l'errore materiale la Corte annulla senza rinvio la parte relativa alla revoca della patente nei confronti di Scarmato e elimina tale sanzione accessoria. (iii) Rigetta/declara inammissibili gli altri ricorsi; in particolare il motivo di Michelizzi sul gratuito patrocinio è ritenuto manifestamente infondato (ritardo nella decisione rileva solo come irregolarità salvo concreta lesione del diritto di difesa) e il secondo motivo di Michelizzi sul valore confessorio è infondato. Per l'inammissibilità del ricorso di Michelizzi si applicano le spese e viene disposto versamento alla Cassa delle ammende per euro 3.000.
Norme richiamate
Riferita in relazione ai criteri per la determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che l'applicazione delle attenuanti richiede elementi positivi e non è automatica.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti richiamata quale quadro normativo del reato contestato; utilizzata nel giudizio di merito per qualificare la condotta.
Riferito in relazione ai requisiti di congruenza tra motivazione e dispositivo della sentenza; la Corte richiama il principio generale che il dispositivo prevale sulla motivazione salvo errore materiale individuabile dalla motivazione stessa.
Richiamato nel contesto del procedimento di impugnazione e dei relativi vizi formali/sostanziali della sentenza impugnata.
Norma sul gratuito patrocinio: la Corte ribadisce che il mancato rispetto del termine di 10 giorni per la decisione costituisce di regola una mera irregolarità, salvo che dalla violazione derivi una concreta lesione del diritto di difesa.
Richiamato implicitamente come criterio per valutare gli elementi che possono avere rilevanza per la personalità dell'imputato ai fini delle attenuanti generiche.
Norma processuale citata in relazione al deposito di memorie da parte del Pubblico Ministero; presente negli atti del procedimento.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Fondamento normativo che autorizza la Corte di cassazione ad annullare senza rinvio per errori materiali del dispositivo quando la motivazione chiarisce inequivocabilmente l'errore.
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e contributo alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non si acquisiscono automaticamente per mera assenza di elementi negativi; il giudice di merito può negarle motivando sulle ragioni preponderanti senza dover analizzare puntualmente ogni singola deduzione difensiva.
- La scelta del rito abbreviato non può costituire di per sé elemento per concedere le attenuanti generiche, perché ciò determinerebbe una duplicazione dell'effetto favorevole già previsto dalla legge.
- Il ritardo o la mancata decisione entro i termini sull'ammissione al gratuito patrocinio configura di norma una irregolarità processuale: assume rilievo nullificante solo se si dimostra una concreta lesione del diritto di difesa e nullità a regime intermedio degli atti successivi.
- In caso di discordanza tra dispositivo e motivazione, se la motivazione rende chiaro che l'errore è meramente materiale e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte affetta dall'errore.
- La confessione o autocritica può avere valore attenuante, ma il giudice di merito può escluderne la valenza se la confessione non apporta novità rispetto al materiale probatorio o se è contrastata da altri elementi di disvalore.
- In una situazione analoga, per impugnare efficacemente il diniego delle attenuanti è utile dimostrare elementi positivi nuovi e decisivi (es. comportamento post-factum concreto, collaborazione, assenza di precedenti o precedenti non rilevanti) e, se si censura un vizio procedurale (es. gratuito patrocinio), documentare la concreta lesione della difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →