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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11748/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. I principali motivi di impugnazione erano: (i) travisamento della prova e omessa valutazione di passaggi decisivi di conversazioni intercettate (contestazione di lettura alternativa dei dialoghi, in particolare l'espressione "la stiamo facendo noi la piazza"); (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la riconducibilità del ricorrente a ruolo apicale/organizzativo nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e nell'episodio del raid armato del 6 novembre 2019 (tentativo di sequestro), dovendosi criticare la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (iii) censura della ritenuta applicazione della cosiddetta "doppia presunzione" di pericolosità ex art. 275 c.p.p. e mancata valutazione di elementi idonei a preferire misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). In sintesi, la difesa sosteneva insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione del Tribunale su elementi probatori, dichiarazioni di collaboratori e adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame circa la rilevanza della conversazione intercettata, la coerenza e sufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nell'individuare il ruolo organizzativo del Signorile nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico e l'idoneità degli elementi a motivare la gravità indiziaria anche quanto al raid armato del 6 novembre 2019. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e ha condiviso la valutazione sulla inadeguatezza, nel caso concreto, di misure meno afflittive (dato che il ricorrente aveva mantenuto contatti e realizzato condotte anche durante detenzione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la decisione è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nella sentenza è richiamata in relazione alle censure di vizio di motivazione, travisamento della prova e omessa motivazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri sulla valutazione degli elementi indiziari e alla gravità indiziaria; la Corte valuta che la contestata interpretazione delle intercettazioni non sia manifestamente illogica

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la decisione deve motivare sulle ragioni che portano ad escludere l'irrilevanza o l'inattendibilità di determinate evidenze; la Corte ritiene che il Tribunale abbia dato adeguata motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulle intercettazioni

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Fattispecie relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ammette l'applicazione della presunzione di pericolosità richiamata ai fini cautelari

  • art. 56 e art. 605 cod. pen.

    Norme relative al tentativo e al delitto di sequestro di persona; valutate dalla Corte in relazione al capo che contesta il raid armato del 6 novembre 2019 e alla necessità di ricostruire finalità e responsabilità

  • art. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari; in particolare l'art. 275, comma 3 è interpretato dalla Corte come applicabile (doppia presunzione relativa) anche per la partecipazione ad associazione di narcotrafficanti rientrante nell'art. 51, comma 3‑bis c.p.p.

  • art. 51, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per estendere l'ambito di applicazione delle presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p. ai reati indicati nel comma, incluso il reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto processuale della decisione di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine agli adempimenti di trasmissione/annotazione a cura della cancelleria a seguito della pronuncia

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni e la loro interpretazione spetta al giudice del merito: la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o violazione di legge; letture alternative offerte dalla difesa non sono sufficienti se il giudice ha motivato in modo coerente
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, seppure con discordanze formali, possono concorrere a formare la gravità indiziaria quando il giudice ne valuta complessivamente attendibilità e coerenza con altri elementi (intercettazioni, testimonianze, comportamenti durante la detenzione)
  • Per le fattispecie associative di narcotraffico il giudice può applicare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. (e successive estensioni), e la difesa deve offrire elementi concreti e specifici per convincere alla sua elisione; deduzioni generiche sul "tempo silente" o su frammentarie contraddizioni non sono normalmente risolutive
  • La disponibilità ad adottare misure alternative (es. braccialetto elettronico) non è di per sé sufficiente a dimostrare l'adeguatezza di tali misure quando il contesto fattuale evidenzia persistenza di condotte criminose o capacità di influenzare l'attività criminosa anche dall'interno dell'istituto detentivo
  • Le contestazioni relative a episodi di violenza o a propositi di "vendetta" rilevati anche in periodo successivo possono giustificare la permanenza dell'esigenza cautelare e rafforzare la prognosi di pericolosità
  • In sede di cassazione il sindacato sul merito è limitato: per ottenere accoglimento va dimostrata una manifesta illogicità della motivazione o una violazione normativa chiara, non una semplice diversa interpretazione degli stessi elementi

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