Ordinanza n. 14118/2026 - Roma, Sezione 1
per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato del ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all’adeguato orario di lavoro, a non subire l’abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020 e PG c. Italia del 7 aprile 2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trattamento giuridico, economico, assistenziale e previdenziale riservato al giudice di pace e reiterazione di incarichi a termine
Esito
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di essere stato nominato giudice di pace nel 2003 e di avere svolto ininterrottamente le funzioni sino al 31 agosto 2016. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla piena equiparazione ai magistrati ordinari, quale lavoratore a tempo determinato e a tempo parziale, con conseguente riconoscimento dei diritti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, alle ferie e all'orario di lavoro. Ha denunciato la violazione delle clausole 2 e 4 degli accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, delle direttive 1999/70/CE, 1997/81/CE, 2003/88/CE e 2000/78/CE, nonché degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE in materia di orario di lavoro. Ha richiamato le sentenze della CGUE nei casi UX c. Italia e PG c. Italia, sostenendo l'illegittimità della disparità di trattamento previdenziale e assistenziale e dell'abusiva reiterazione di rapporti a termine. Ha chiesto, tra l'altro, il versamento di contributi omessi, la rideterminazione del TFR, la monetizzazione delle ferie non godute, il riconoscimento delle differenze retributive parametrate alla classe stipendiale del magistrato ordinario di prima nomina e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli da reiterazione dei rapporti a termine e da omessa o tardiva attuazione delle direttive europee. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha contestato nel merito le pretese.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le domande di accertamento e di condanna. Ha rilevato che la decisione dipende dalla disciplina dell'art. 29 del d.lgs. 116/2017, già oggetto di un'ordinanza della stessa Sezione che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, nella parte in cui la disposizione non fosse ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati, per possibile contrasto con gli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost. Ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità e i presupposti per la sospensione impropria, il Collegio ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a. Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. L'ordinanza non contiene una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017
nella parte in cui tale disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati
La questione di costituzionalità già sollevata dalla Sezione riguarda l'applicabilità della disciplina ai magistrati onorari confermati; la sua soluzione è ritenuta pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio.
artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost.
Parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
Consente la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale; il TAR lo applica in relazione alla questione di costituzionalità pendente.
Rende applicabile al processo amministrativo l'art. 295 c.p.c., fondando la sospensione del giudizio.
Impone alle parti, dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni.
clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
Norme eurounitarie invocate dal ricorrente per sostenere l'equiparazione e la tutela contro la reiterazione dei rapporti a termine.
clausole 4, commi 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE
Norme invocate per contestare il trattamento differenziato dei giudici di pace rispetto ai magistrati ordinari.
artt. 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE
Disposizioni invocate in materia di orario di lavoro e ferie annuali retribuite.
artt. 1, 2, comma 2, lett. a), e 6 della direttiva 2000/78/CE
Disposizioni invocate in relazione al divieto di discriminazione e alla parità di trattamento.
Massime di principio
- Quando la decisione di un giudizio amministrativo dipende dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio avente ad oggetto la medesima disciplina, il giudice può disporre la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a.
- La sospensione impropria è coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo quando consente di attendere la decisione della Corte costituzionale su una questione pregiudiziale comune, evitando la duplicazione dell'esame da parte del giudice rimettente e della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4353/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4355/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4356/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4357/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4358/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →