Cassazione Civile, Ordinanza n. 18886/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2003, con cui l’Ufficio aveva rideterminato una plusvalenza realizzata dalla società contribuente per la cessione della partecipazione nella società Iacp Futura s.c. a r.l., ritenendo sottostimato il corrispettivo dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; la CTR, a sua volta, aveva ulteriormente ridotto la plusvalenza, aderendo integralmente alle conclusioni di una nuova consulenza tecnica d’ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: la CTU avrebbe errato nel considerare gli oneri finanziari della partecipante invece di quelli della società partecipata, in violazione dei principi contabili nella determinazione del reddito netto. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale, sempre ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR avesse recepito acriticamente la CTU senza considerare la specifica critica sulla durata gestionale residua della società partecipata, risultante dallo statuto. La società ha anche chiesto la sospensione del processo per definizione agevolata, istanza poi disattesa per difetto di prova del nesso tra la cartella prodotta e il credito oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di sospensione del processo, ritenendo non dimostrato che la cartella richiamata nell’istanza fosse stata emessa in relazione al credito tributario oggetto del ricorso. Nel merito, ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale, chiarendo che, nel vigore dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83/2012, la sentenza che recepisca una CTU può essere censurata per omesso esame solo se il ricorrente indichi un preciso fatto storico, oggetto di contraddittorio e decisivo, non già mere critiche all’elaborato peritale. Poiché nella specie la CTR aveva aderito in modo acritico alla CTU senza considerare i fatti storici specificamente dedotti da entrambe le parti come omessi dai consulenti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nell’istanza di sospensione per la definizione agevolata; la Corte nega la sospensione perché la documentazione prodotta non dimostra che la cartella indicata riguardi il credito oggetto del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Nel testo riformulato consente di censurare per omesso esame solo l’omissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oggetto di contraddittorio e decisivo; non è deducibile la mera critica alle valutazioni del consulente tecnico recepite dal giudice.
È la norma che ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio di motivazione all’omesso esame di fatti storici decisivi.
Norma di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha reso applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la sentenza che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il ricorrente indichi un fatto storico preciso, discusso tra le parti e decisivo, che il giudice abbia completamente omesso di considerare.
- Non integra il vizio di omesso esame la mera riproposizione di critiche tecniche alla consulenza d’ufficio o la contestazione del merito delle valutazioni peritali recepite dal giudice.
- Quando la consulenza tecnica è oggetto di critiche specifiche e circostanziate che prospettano l’omissione di fatti storici rilevanti, il giudice di merito deve comunque confrontarsi con tali circostanze; la totale mancanza di considerazione di esse può integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
- L’istanza di sospensione del processo per definizione agevolata richiede una prova documentale idonea a collegare la cartella o il pagamento prodotto al credito tributario oggetto del giudizio.
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