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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30073/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di regolamento di confini tra due fondi siti in Pognana Lario. Una proprietaria di un terreno ha chiesto di individuare l’esatta linea di confine con il fondo limitrofo, ottenere la rimozione di una recinzione, il riposizionamento di un cancelletto e il rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata. La società proprietaria del fondo confinante si è opposta, sostenendo la correttezza del proprio titolo di acquisto, chiedendo l’intervento dei venditori per manleva in caso di evizione, e proponendo in via riconvenzionale domanda di usucapione del tratto controverso fino alla rete provvisoria di delimitazione. Il tribunale ha rigettato usucapione e garanzia, ma ha determinato il confine sulla base della c.t.u. La corte d’appello ha in parte modificato la linea di confine escludendo un tratto, confermando il resto e respingendo la domanda di garanzia per evizione. In Cassazione, la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 194 e 115 c.p.c. e dell’art. 950 c.c. per l’asserita errata utilizzazione della c.t.u. e di un atto del 1919; 2) violazione degli artt. 244 e 115 c.p.c. e degli artt. 1142 e 1146, comma 2, c.c. per il mancato accoglimento della prova testimoniale sull’usucapione e sull’accessio possessionis; 3) violazione degli artt. 1480 e 1484 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. per il rigetto della garanzia per evizione e della richiesta di riduzione del prezzo/risarcimento. La proprietaria attrice, a sua volta, ha proposto ricorso contro il rigetto delle proprie istanze istruttorie e l’apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla controparte; la società ha anche proposto ricorso incidentale sostenendo che la domanda proposta in appello dalla controparte integrasse domanda nuova ex art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha tutti rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi della società: la contestazione sulla c.t.u. era tardiva e, comunque, il consulente poteva esaminare documenti utili reperiti presso pubblici uffici; le doglianze sull’usucapione erano inammissibili o infondate perché rivolte a rimettere in discussione il merito della valutazione istruttoria, già adeguatamente motivata; la garanzia per evizione è stata correttamente negata perché non erano stati allegati e provati il danno concreto e i criteri per quantificarlo, né la c.t.u. richiesta in appello era ammissibile. È stato ritenuto inammissibile anche il ricorso della proprietaria attrice, perché basato sul vecchio vizio di motivazione non più deducibile nella formulazione applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e perché mirava in sostanza a una rivalutazione delle prove. Infine, è stato respinto il ricorso incidentale della società: la domanda della controparte in appello non era nuova, perché restava nell’alveo dell’azione di regolamento di confini, senza mutare petendum e causa petendi in rivendicazione. Spese compensate tra le parti costituite e disposto l’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla c.t.u.; la censura sulla consulenza tecnica è stata respinta perché la contestazione dell’eventuale invalidità andava tempestivamente proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato dal fatto che il consulente abbia utilizzato documenti reperibili presso pubblici uffici; la Corte ha escluso che ciò alterasse il quadro probatorio.

  • art. 950 c.c.

    L’azione di regolamento di confini resta limitata all’accertamento del confine tra fondi, senza trasformarsi in rivendicazione dei titoli.

  • art. 244 c.p.c.

    Le prove testimoniali sull’usucapione sono state ritenute genericamente formulate e non ammissibili.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di prova del possesso ai fini dell’usucapione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di accessio possessionis, senza che emergesse un vizio della decisione di merito.

  • art. 1480 c.c.

    La domanda di riduzione del prezzo/risarcimento per evizione parziale è stata respinta per difetto di allegazione e prova del danno e dei criteri di quantificazione.

  • art. 1484 c.c.

    La Corte ha ritenuto correttamente negata la garanzia per evizione in assenza di dimostrazione del pregiudizio concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla domanda sulle spese e alle conseguenze della soccombenza nella parte relativa all’evizione.

  • art. 335 c.p.c.

    È stata disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati respinti perché infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è stato ravvisato alcun vizio processuale decisivo nella motivazione o nell’attività del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché riferita a una formulazione non più applicabile e, comunque, mirante alla rivalutazione del merito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le dichiarazioni richiamate non sono state ritenute confessione decisiva ai fini dell’usucapione.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    La domanda proposta in appello non è stata considerata nuova perché non modificava petitum e causa petendi dell’azione di regolamento di confini.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato l’obbligo per entrambe le parti ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione di regolamento di confini, il thema decidendum resta l’individuazione della linea di separazione tra fondi contigui; non si trasforma in rivendicazione solo perché la definizione del confine comporti un effetto recuperatorio di porzioni di terreno.
  • L’eventuale nullità o invalidità della consulenza tecnica d’ufficio deve essere contestata tempestivamente nella prima udienza utile successiva al deposito della relazione; in difetto, la contestazione è sanata.
  • Il consulente tecnico può utilizzare documenti reperibili presso pubblici uffici se funzionali alla ricostruzione del confine, senza violare l’art. 115 c.p.c., quando il documento abbia valore meramente accessorio rispetto all’accertamento tecnico complessivo.
  • Le prove testimoniali sull’usucapione devono essere specifiche e decisive: capitoli generici o inidonei a provare il possesso utile e continuato sono legittimamente dichiarati inammissibili.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o del merito istruttorio; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi estreme di motivazione inesistente o apparente.
  • La garanzia per evizione e la correlata domanda di riduzione del prezzo o risarcimento richiedono l’allegazione e la prova del concreto pregiudizio e di elementi idonei alla sua quantificazione; la liquidazione equitativa presuppone comunque l’assolvimento dell’onere probatorio minimo.
  • Nel processo civile, una domanda proposta in appello non è nuova se resta nell’ambito del medesimo petitum e della medesima causa petendi già dedotti in primo grado, anche quando ne sia precisato o sviluppato l’effetto pratico.
  • La qualificazione tra regolamento di confini e rivendicazione dipende dall’oggetto dell’accertamento: nel primo caso il conflitto è tra fondi per l’esatta linea divisoria; nel secondo il conflitto riguarda i titoli di proprietà contrapposti.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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