Sentenza del 31/07/2015 n. 16250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva annullato un avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo al 1991. L’accertamento si fondava su un processo verbale della Guardia di Finanza, dal quale risultavano fatture per operazioni inesistenti, costi fittizi e anomalie nelle rimanenze, con conseguente rideterminazione induttiva del reddito. L’Agenzia ha dedotto sei motivi, tra cui la validità dell’accertamento motivato per relationem al verbale, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza regionale, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’erroneo richiamo a precedenti tributari e a una sentenza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I primi e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto non erano specifici e autosufficienti, ma formulati in termini generici e astratti, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c. Anche il secondo, il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la mancanza del necessario momento di sintesi relativo ai vizi motivazionali. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice d’appello può confermare la decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di diverse ragioni giuridiche, senza necessità di appello incidentale da parte della parte già vittoriosa in primo grado. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Disciplina la determinazione induttiva del reddito d’impresa in presenza di irregolarità o elementi che rendano inattendibile la contabilità. La Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza dell’accertamento, poiché i motivi dell’Agenzia sono stati in gran parte dichiarati inammissibili.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, imponeva quesiti di diritto specifici, completi e autosufficienti per i motivi di violazione di legge e un momento di sintesi per i motivi relativi alla motivazione. Quesiti generici o astratti determinano l’inammissibilità del motivo.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità processuale e i vizi della motivazione. I motivi devono essere formulati in modo puntuale e conforme ai requisiti processuali applicabili.
Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non impedisce al giudice d’appello di confermare la decisione sulla base di una diversa qualificazione giuridica o di ragioni diverse, purché resti nei limiti del petitum e della causa petendi.
Riguarda l’efficacia della sentenza penale irrevocabile in altri giudizi. Nel caso concreto la censura dell’Agenzia è stata dichiarata inammissibile per l’inidoneità del quesito di diritto, senza una decisione di merito sull’effettiva efficacia del giudicato penale nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e direttamente collegati all’errore attribuito al giudice di merito; quesiti formulati come domande generiche o principi astratti possono comportare l’inammissibilità.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare con precisione il fatto controverso e decisivo, spiegando perché la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.
- La parte integralmente vittoriosa in primo grado, se la controparte propone appello, non deve normalmente proporre appello incidentale sulle eccezioni assorbite o respinte, perché manca un interesse attuale a impugnarle.
- Il giudice d’appello può confermare la decisione sulla base di argomentazioni diverse da quelle del primo giudice o delle parti, purché non modifichi l’oggetto della domanda e rimanga entro i limiti del petitum e della causa petendi.
- Il rinvio dell’avviso di accertamento a un processo verbale di constatazione può essere astrattamente ammissibile, ma la validità dell’atto dipende dalla conoscibilità e dalla sufficiente specificità dei rilievi posti a suo fondamento.
- Il giudicato o gli esiti di altri procedimenti, tributari o penali, non sostituiscono automaticamente la valutazione autonoma delle prove nel giudizio tributario; il loro rilievo deve essere esaminato in relazione ai fatti specificamente controversi.
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