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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 717/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 6, c.p.p., sostenendo che il termine di fase (un anno, raddoppiato per la complessità del procedimento) sarebbe scaduto il 12/04/2021 e che pertanto non poteva proseguire la custodia cautelare oltre tale data. Il punto controverso era se si dovesse applicare la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 del d.l. 18/2020 (misure COVID) anche ai procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha interpretato la normativa emergenziale (art. 83 d.l. 18/2020 e successive modifiche) nel senso che la sospensione dei termini processuali e dei termini della custodia cautelare opera, salvo le eccezioni previste, per il periodo indicato (9 marzo-11 maggio 2020) e, per effetto della modifica normativa (d.l. 28/2020), anche con riferimento ai procedimenti il cui termine finale di custodia cautelare scadeva nei sei mesi successivi (cioè entro l'11/11/2020). Nel caso concreto il termine "finale" sarebbe scaduto il 12/04/2021 (cioè oltre l'11/11/2020), quindi il procedimento non rientrava nell'eccezione che escludeva la sospensione: ne consegue che la sospensione del periodo COVID si è applicata e ha sospeso i termini di custodia, impedendo che la custodia cautelare venisse dichiarata estinta al 12/04/2021. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. 18/2020 (commi 1,2,3,4)

    "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 ... sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale"

    L'art. 83 ha sospeso d'ufficio udienze e termini processuali nel periodo emergenziale; il comma 4 collega espressamente la sospensione dei termini processuali con la sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 303 e 308 c.p.p.). Il comma 3, lett. b) prevedeva eccezioni: originariamente esclusione per procedimenti con scadenze in 9/3-11/5/2020; la modifica normativa (d.l. 28/2020) ha ampliato l'esclusione anche ai procedimenti con termine finale della custodia cautelare nei sei mesi successivi (entro l'11/11/2020).

  • d.l. 30/04/2020 n. 28 (conv. legge 25/06/2020 n. 70) (modifica art. 83)

    Ha chiarito e resa operativa l'eccezione di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 83 stabilendo che la sospensione non opera anche quando il termine finale della custodia cautelare scade nei sei mesi successivi all'11/05/2020 (cioè entro l'11/11/2020).

  • art. 303 c.p.p.

    Contempla i termini di fase e i termini complessivi della custodia cautelare; art. 83 rinvia espressamente a questi termini per la sospensione.

  • art. 304 c.p.p. (in particolare comma 6 e comma 7)

    Il comma 6 indica il termine massimo complessivo della custodia cautelare (cd. "termine finale") che il ricorrente invocava come raggiunto; il comma 7 prevede ipotesi di sospensione o eccezioni nel calcolo del termine per situazioni particolari, e l'interpretazione della Corte è che anche quei termini possono essere influenzati da misure emergenziali straordinarie.

  • art. 308 c.p.p.

    Indicato dall'art. 83 quale termine la cui decorrenza è sospesa insieme all'art. 303 quando opera la sospensione dei termini processuali.

  • art. 25 e art. 117 Costituzione

    Richiamati dal ricorrente in via di censura costituzionale; la Corte ha ritenuto che l'assetto emergenziale introdotto non ledeva tali principi, essendo misure adottate per far fronte a circostanze straordinarie e rientranti nel potere legislativo di emergenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione/copia alla cancelleria a seguito della decisione (adempimenti formali post-decisione).

Massime di principio

  • Per capire se la sospensione dei termini COVID (art. 83 d.l. 18/2020 e successive modifiche) si applica al caso concreto occorre determinare la data del "termine finale" della custodia cautelare (art. 304, comma 6).
  • Se il termine finale della custodia cautelare cadeva nel periodo 9/3/2020 - 11/5/2020 o, dopo la modifica, entro i sei mesi successivi all'11/5/2020 (cioè entro l'11/11/2020), la sospensione NON operava e i termini della custodia potevano essere considerati decorsi senza sospensione; se il termine finale cade oltre tale limite (dopo l'11/11/2020), la sospensione ha operato e i termini della custodia sono stati sospesi per il periodo emergenziale.
  • La disciplina emergenziale ha collegato la sospensione del procedimento alla sospensione dei termini di custodia: quindi non è sufficiente che il procedimento sia sospeso, bisogna verificare se il caso rientra nelle eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83.
  • L'art. 304 non è assolutamente impermeabile: in situazioni eccezionali il legislatore può prevedere sospensioni o effetti sull'operatività dei termini, perciò le contestazioni basate esclusivamente sulla rigidità del termine possono non avere successo se sussistono disposizioni emergenziali applicabili.
  • In un caso simile, il difensore dovrebbe chiedere al giudice il ricalcolo formale dei termini (specificando quale sia il "termine finale" considerato) e ottenere una pronuncia chiara sull'applicazione o meno delle sospensioni COVID; se il termine finale scadeva entro l'11/11/2020 è più probabile ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini, altrimenti la sospensione potrebbe aver esteso la custodia cautelare.
  • Eventuali censure costituzionali o di conflitto con convenzioni internazionali richiedono argomentazioni solide: i giudici tendono a ritenere legittime misure emergenziali proporzionate adottate per la tutela della salute pubblica.

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