Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1261/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 682/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3421/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1500,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 SARNATARO PATRIZIO (in relazione all’anno scolastico 2022/2023); € 500,00 SCARPELLI CATERINA (in relazione all’anno scolastico 2023/2024); € 500,00 TACCONELLA GIOVANNI (in relazione all’anno scolastico 2023/2024);

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 682/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare complessivamente 1.500 euro sulla Carta Elettronica del Docente, in favore dei tre docenti, quali contributi per la formazione relativi agli anni scolastici indicati nella sentenza. La pronuncia era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno chiesto anche il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: la sentenza azionata era munita di formula attestante la conformità all'originale, era stata regolarmente notificata all'amministrazione, era passata in giudicato e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Il Tribunale ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di pagare le somme liquidate dalla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha riconosciuto gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino al saldo, mentre ha escluso la rivalutazione monetaria perché i ricorrenti non avevano allegato né dimostrato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, prevedendo che l'intervento avvenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e che l'incarico sia eseguito nei successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire la pronuncia e di corrispondere le somme in essa liquidate, quando il giudicato sia comprovato, sia stata effettuata la notificazione all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento.
  • L'assenza di contestazione sull'inadempimento dell'amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e della regolare notificazione della sentenza, consente di accertare l'inottemperanza e di imporre un termine giudiziale per l'esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, gli interessi sulle somme dovute in forza del giudicato decorrono, se richiesti, dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di esecuzione fino al saldo; la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in assenza di allegazione e prova di un'incidenza superiore a quella del tasso legale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare anticipatamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.