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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14944/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva citato in giudizio una banca concorrente deducendo atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. consistiti nello storno di due private banker da un proprio centro private e nel conseguente sviamento di clientela. La ricorrente sosteneva che i due dipendenti si fossero dimessi contestualmente e senza giusta causa, che fossero stati contattati quando erano ancora in servizio presso la prima banca, che avessero violato un patto di non concorrenza e che la seconda banca si fosse fatta carico dei costi connessi a tale violazione, tra cui preavviso e penali. Venivano inoltre dedotti l’uso di informazioni riservate sui clienti e la prova presuntiva del travaso di clientela verso il nuovo istituto. I giudici di merito avevano però escluso la configurabilità dello storno e dello sviamento illecito, ritenendo che le assunzioni fossero avvenute con modalità neutre, in un contesto di difficoltà della banca originaria e senza prova di condotte disgregative contrarie alla correttezza professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi allo storno di dipendenti e allo sviamento di clientela, perché diretti in parte a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e in parte perché la decisione impugnata era conforme ai principi di diritto in tema di concorrenza sleale. Ha inoltre escluso che l’assunzione di lavoratori dimissionari, anche se accompagnata dall’accollo di somme dovute per mancato preavviso o violazione di patto di non concorrenza, sia di per sé illecita. Sul punto del segreto aziendale ha rilevato la carenza di allegazione delle misure di protezione richieste dall’art. 98 c.p.i. Quanto al ragionamento presuntivo e al patto di non concorrenza, ha ritenuto le censure inammissibili, anche per difetto di specificità e per sopravvenuto difetto di interesse rispetto a rationes decidendi autonome. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    Lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale solo se realizzato con modalità non giustificabili secondo correttezza professionale e tali da far presumere l'intento di danneggiare l'organizzazione del concorrente; la mera assunzione di personale proveniente da un concorrente non è illecita.

  • art. 2599 c.c.

    Per l'inibitoria non è necessario il dolo o la colpa; è sufficiente la condotta materiale contraria alla correttezza professionale e idonea a danneggiare l'altrui azienda.

  • art. 2600 c.c.

    Il dolo o la colpa rilevano ai fini della condanna risarcitoria e della pubblicazione della sentenza, non per la mera inibizione della continuazione dell'illecito.

  • art. 98 c.p.i.

    Sono tutelabili come segreti aziendali solo informazioni segrete, di valore economico e sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; la mancata allegazione di tali misure impedisce la tutela.

  • art. 99 c.p.i.

    La tutela contro l'illecito di sottrazione o uso di informazioni riservate presuppone i requisiti indicati dall'art. 98 c.p.i.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse solo se l'inferenza dal fatto noto al fatto ignoto è logicamente sostenibile e sorretta da un apprezzamento di merito non illogico.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo quando il giudice utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o fondi l'inferenza su fatti storici inidonei a sorreggerla.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che mira a sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice di merito non è consentita in cassazione se mascherata come violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non può essere rinnovata in sede di legittimità salvo specifici vizi di legge.

  • art. 1434 c.c.

    La dedotta invalidità del patto di non concorrenza è stata richiamata solo come elemento fattuale, ma è stata ritenuta non decisiva rispetto all'esclusione dello storno.

  • art. 1435 c.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta invalidità del patto di non concorrenza; la censura è stata respinta per irrilevanza o inammissibilità.

  • art. 1438 c.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta invalidità del patto di non concorrenza; la censura è stata respinta per irrilevanza o inammissibilità.

  • art. 2125 c.c.

    Il patto di non concorrenza è stato considerato controverso e, in un separato giudizio, dichiarato nullo per contrasto con la norma; ciò esclude che la sua sola violazione basti a fondare la concorrenza sleale.

Massime di principio

  • Lo storno di dipendenti è concorrenza sleale solo quando le modalità del reclutamento e del passaggio siano tali da non potersi spiegare se non con l'intento di disgregare l'organizzazione aziendale del concorrente; la mera mobilità del personale verso un'impresa rivale resta, di regola, lecita.
  • Per configurare lo sviamento di clientela non basta provare il trasferimento di clienti o di masse patrimoniali: occorre dimostrare anche le concrete modalità illecite della sollecitazione o dell'induzione al passaggio.
  • L'assunzione di lavoratori provenienti da un concorrente non diventa automaticamente illecita per il solo fatto che il nuovo datore si accolli costi derivanti da preavviso non rispettato o da patti di non concorrenza; serve un più ampio disegno disgregativo.
  • La tutela dei segreti aziendali richiede la prova congiunta di segretezza, valore economico e misure ragionevolmente adeguate di protezione; la mancanza di quest'ultimo requisito preclude la protezione invocata.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge la contestazione dell'apprezzamento probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo i rigorosi limiti dei vizi motivazionali o dell'erronea applicazione delle norme sulle presunzioni.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome, l'infondatezza di una di esse può rendere inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse, se queste non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiCommercialeProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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