Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24561/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il giudizio trae origine da una domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società, con cui egli chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la condanna della controparte al pagamento di spettanze retributive e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello del lavoratore, ritenendo che il termine lungo ex art. 327 c.p.c. fosse decorso dalla data di pubblicazione indicata nell'attestazione di cancelleria sulla sentenza nativa digitale. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 433 e 327 c.p.c. sostenendo che la pubblicazione dovesse farsi decorrere dal giorno successivo, coincidente con la comunicazione via PEC e non con l'avvio della procedura di pubblicazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 111, comma 4, Cost. per mancata disamina dei motivi di merito; con il terzo ha lamentato violazione degli artt. 36 Cost. e 115 c.p.c. e omessa valutazione di fatti decisivi, con riguardo al mancato riconoscimento dei compensi per l'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, per le sentenze redatte in formato elettronico, la data di pubblicazione rilevante ai fini del termine lungo di impugnazione coincide con l'attestazione del cancelliere e con l'attribuzione del numero identificativo e della data da parte del sistema, momento dal quale la sentenza diviene ostensibile e immodificabile. Conseguentemente, la tardività dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale è stata confermata. I motivi di merito sono rimasti assorbiti. La Corte ha inoltre dato applicazione all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente sia al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte sia al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione conforme alla proposta consente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza; per le sentenze digitali tale data coincide con l'attestazione del cancelliere e non con il mero invio del provvedimento alla cancelleria.

  • art. 433 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tardività dell'appello, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di censura; la Corte ha assorbito la doglianza di merito senza ravvisare violazione.

  • art. 111, comma 4, Cost.

    invocato per lamentare difetto di motivazione sulla disamina dei motivi di merito; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 36 Cost.

    richiamato in relazione al mancato riconoscimento di compensi per l'attività lavorativa asseritamente svolta.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa valutazione di fatti decisivi; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la conformità tra proposta di decisione accelerata e decisione finale è stata considerata indice normativo tipico di abuso del processo, giustificando la condanna equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di conferma della proposta di decisione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per le sentenze redatte in formato nativo digitale, la data di pubblicazione ai fini del termine lungo di impugnazione coincide con il momento in cui il cancelliere attesta il deposito e il sistema attribuisce numero identificativo e data, poiché solo da allora il provvedimento diviene ostensibile e immodificabile.
  • La successiva comunicazione di cancelleria via PEC non rileva ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e non può spostare in avanti la scadenza del termine di impugnazione.
  • Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta resa nel procedimento accelerato, la normativa attribuisce rilievo tipico a tale conformità come indice di abuso del processo, con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
  • Se il motivo di ricorso attacca correttamente una ratio decisoria preliminare e assorbente, le censure di merito restano assorbite e non devono essere esaminate.
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese, al contributo unificato aggiuntivo e, nei casi previsti, alle somme ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.