Cassazione Penale, Sentenza n. 30656/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2022 che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 22.400.979,30 e USD 1.564.865,00 per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) in combinazione con disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001. La banca deduceva, in particolare: (i) errata individuazione del profitto confiscabile contestando che il tribunale avesse posto a base della confisca l'intero importo riciclato invece del vantaggio effettivamente conseguito; (ii) vizio di motivazione e quantificazione del profitto dei reati presupposti (ad es. false fatturazioni), sostenendo che il profitto sarebbe stato limitato all'indebito risparmio fiscale e non all'importo lordo delle fatture; (iii) erronea qualificazione delle condotte come unitarie con conseguente esclusione della prescrizione delle sanzioni ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2001; (iv) carenza motivazionale sul periculum in mora a fondamento del sequestro preventivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato la qualificazione dell'operatività come un sistema unitario di riciclaggio in cui la banca ha funzionato come 'contenitore' dei flussi illeciti e ha ritenuto che l'intera somma confluita nei conti della banca fosse direttamente riconducibile al reato e costituisse il profitto confiscabile. Il Collegio ha richiamato la nozione di profitto delineata dalle Sezioni Unite (sent. Fisia Italimpianti) e ha spiegato che quando l'operazione è totalmente illecita non vanno disgiunti profitto lordo e netto; quindi la confisca dell'intera somma è legittima. Sono state inoltre dichiarate inammissibili o infondate le censure relative alla quantificazione del profitto e alla pluralità delle condotte, per motivi processuali e di merito (esistenza di sentenze irrevocabili e riconoscimento della natura progressiva e unitaria del reato di riciclaggio). Il Tribunale ha ritenuto adeguata e non apodittica la motivazione sul periculum in mora, dato il carattere sistematico e pluriennale del meccanismo di riciclaggio e il rischio per la solidità patrimoniale della banca. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese (cfr. dispositivo del provvedimento).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il profitto confiscabile può comprendere l'intera somma utilizzata nel meccanismo di riciclaggio quando l'operazione è integralmente illecita e la somma è direttamente riconducibile al reato; il reato di riciclaggio è suscettibile di forma progressiva e unitaria se le condotte perseguono il medesimo obiettivo di occultamento
Richiamato a supporto del quadro normativo inerente i reati connessi alla gestione dei proventi illeciti; la giurisprudenza impiegata considera i profili collegati ai reati presupposti
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 articolo 19
La confisca prevista dall'art. 19 deve essere interpretata alla luce della nozione di profitto come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito; il Tribunale ha applicato la distinzione tra casi in cui l'attività è totalmente illecita e casi con aspetti leciti residui
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 articoli 6 e 25-octies
Richiamati nel provvedimento come parti del quadro sanzionatorio e strumentale alla misura ablativa collegata a reati societari e amministrativi rilevanti nel contesto
art. 22 decreto legislativo 231/2001
Discussa in relazione alla prescrizione delle sanzioni; il Tribunale ha ritenuto non maturata la prescrizione sulla base della valutazione della unitarietà della condotta e di sentenze irrevocabili già pronunciate
art. 240 cod. pen. (richiamato per confronto giurisprudenziale)
Usato come riferimento dottrinale per la nozione di profitto in giurisprudenza; il Tribunale ha richiamato l'orientamento che individua il profitto come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito
Sezioni Unite, sentenza Fisia Italimpianti S.p.a. (n. 26654/2008)
Fondamentale per distinguere le diverse figure di confisca e per precisare che la nozione di profitto confiscabile dipende dal contesto concreto: se l'attività è totalmente illecita va confiscato l'intero importo direttamente ricollegabile al reato
Cass. n. 7503/2021 e Cass. n. 19561/2022 (giurisprudenza di legittimità contrastante)
Il Tribunale ha richiamato l'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti (orientamento che ammette la confisca dell'intera somma vs orientamento che limita la confisca al vantaggio effettivamente conseguito) e ha motivato la scelta operativa applicando i principi delle Sezioni Unite al caso concreto ritenuto totalmente illecito
articoli procedurali citati (es. artt. 309, 321, 324 c.p.p.)
Richiamati nei motivi relativi all'ammissibilità dell'impugnazione, alla motivazione e alla valutazione del periculum in mora; il Tribunale ha ritenuto alcune censure inammissibili per mancata devoluzione al giudice d'appello o aspecificità
Massime di principio
- Quando l'operazione è integralmente finalizzata all'occultamento e all'utilizzo di proventi illeciti (attività totalmente illecita), il profitto confiscabile può corrispondere all'intera somma transitata, non soltanto al cosiddetto 'vantaggio netto' o alla mera percentuale di mediazione
- Se il reato presupposto è commesso nell'ambito di rapporti economici che conservano aspetti leciti, occorre distinguere e sottrarre dalla confisca la parte corrispondente alle prestazioni lecite; la distinzione va fatta con riferimento al concreto atteggiarsi delle condotte
- Il reato di riciclaggio può avere natura progressiva e unitaria: più operazioni collegate allo stesso schema di occultamento possono configurare un unico reato a formazione progressiva che si estingue con l'ultima operazione
- Questioni sostanziali sulla quantificazione del profitto devono essere tempestivamente devolute al giudice d'appello quando motivate in sede di impugnazione; diversamente possono essere dichiarate inammissibili per mancata devoluzione
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione concreta che evidenzi il rischio di dispersione o il pregiudizio per l'efficacia della futura confisca; la sistematicità e la durata pluriennale del meccanismo delittuoso possono legittimare il periculum
- Decisioni definitive in procedimenti penali possono vincolare la valutazione della unitarietà della condotta se concernono gli stessi fatti e le stesse parti; decisioni irrevocabili rese contro soggetti diversi non sono automaticamente vincolanti per altri soggetti
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