Sentenza n. 382/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - delle note della Azienda Socio-Sanitaria Locale di Oristano trasmesse a mezzo PEC a MSD Italia S.r.l. in data 5 novembre 2025 e in data 21 novembre 2025, di mancata evasione e mancato accoglimento dell'istanza di accesso trasmessa da MSD Italia S.r.l. alla Azienda Socio-Sanitaria Locale di Oristano in data 7 ottobre 2025 inerente a "(i) ogni comunicazione, nota, circolare, indicazione, di ogni ente e/o organo competente di codesta Azienda Sanitaria, intervenuta a partire dalla data del 28 novembre 2024 di indizione della gara in oggetto, che abbia ad oggetto l'utilizzo e/o l'approvvigionamento dei vaccini 13 valente, 15 valente e 20 valente sui soggetti minori; (ii) gli atti di indizione e di espletamento di procedure ad evidenza pubblica (anche tramite affidamenti diretti, raccolta di manifestazioni di interesse e procedure negoziate) aventi ad oggetto la fornitura di vaccini 13 valente, 15 valente e 20 valente, attualmente in corso e/o eseguite successivamente alla data del 28 novembre 2024 di indizione della gara in oggetto, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le determinazioni a contrarre, i verbali delle Commissioni Giudicatrici, le determinazioni di aggiudicazione, e la relativa documentazione di gara; (iii) ai preventivi raccolti, ai contratti stipulati, agli ordinativi emessi e alla relativa documentazione fiscale (quali, ad esempio, fatture e note di credito) di acquisto dei predetti vaccini 13 valente, 15 valente e 20 valente, successivamente alla data del 28 novembre 2024 di indizione della gara in oggetto; (iv) a eventuali provvedimenti di natura medico-scientifica, ivi incluse eventuali valutazioni cliniche, a giustificazione dell'affidamento a terzi della fornitura di vaccini 13 valente, 15 valente 20 valente a soggetti minorenni, successivamente alla data del 28 novembre 2024 di indizione della gara in oggetto". - nonché, ove le note di cui sopra dovessero essere qualificate come atti non provvedimentali, del silenzio-diniego maturato sull'istanza di accesso trasmessa da MSD Italia S.r.l. alla Azienda Socio-Sanitaria Locale di Oristano in data 7 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 7 ottobre 2025; dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Oristano ad esibire alla ricorrente i documenti medesimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso o, in subordine, silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale relativa all’utilizzo e all’approvvigionamento di vaccini pediatrici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, aggiudicataria di una procedura per la fornitura di vaccini e titolare di una convenzione quadro comprendente anche il vaccino pneumococcico coniugato 15-valente, aveva rilevato un numero di ordinativi da parte dell’ASL di Oristano significativamente inferiore rispetto al fabbisogno atteso e ai volumi delle altre aziende sanitarie regionali. Presentava quindi un’istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo documenti relativi alle comunicazioni e agli atti interni sull’utilizzo dei vaccini 13-, 15- e 20-valenti, alle procedure di approvvigionamento, ai preventivi, contratti, ordinativi e documenti fiscali, nonché alle eventuali valutazioni medico-scientifiche poste a fondamento dell’affidamento a terzi o dell’utilizzo di prodotti diversi da quello aggiudicato. L’ASL, con due note, si limitava a invitare la società a rivolgersi ad ARES, senza dichiarare espressamente di non detenere i documenti, né attestare la loro inesistenza o pronunciarsi sulla concreta ostensibilità. La ricorrente deduceva violazione della disciplina sull’accesso e sulla trasparenza, dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, sviamento ed elusione dell’obbligo di provvedere. Sosteneva inoltre la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, anche difensivo, in quanto aggiudicataria e fornitrice nell’ambito della convenzione. L’ASL eccepiva di non essere detentrice della documentazione e giustificava il limitato impiego del vaccino 15-valente con la scelta dei sanitari di utilizzare il vaccino 20-valente, ritenuto dotato di maggiore copertura.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso ex art. 116 c.p.a. e accerta il diritto della società ad accedere alla documentazione richiesta, nei limiti della sua effettiva esistenza e detenzione da parte dell’ASL. Il giudice ritiene illegittimo il comportamento dell’amministrazione, che non poteva limitarsi a un generico rinvio ad altra amministrazione o a una risposta interlocutoria. In base ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione, nonché alla disciplina dell’accesso documentale, l’amministrazione che affermi di non detenere i documenti deve renderne una dichiarazione formale, chiara, univoca ed espressa, assumendosi la responsabilità della relativa attestazione; non è sufficiente una mera indicazione informale dell’ente ritenuto competente, né una dichiarazione contenuta negli atti difensivi. Inoltre, le stesse difese dell’ASL, secondo cui essa avrebbe continuato a utilizzare il vaccino 20-valente per la fascia pediatrica sulla base di scelte dei sanitari competenti, presuppongono l’eventuale esistenza di determinazioni, indirizzi, protocolli o atti tecnico-organizzativi relativi all’impiego dei vaccini. Tali atti, ove esistenti e detenuti, rientrano nell’oggetto dell’istanza perché connessi all’esecuzione della convenzione, alle modalità di approvvigionamento e utilizzo dei vaccini e alla verifica degli obblighi contrattuali. L’ASL è quindi tenuta, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a consentire l’accesso e l’estrazione di copia degli atti richiesti, ove esistenti e detenuti, oppure ad attestare formalmente, con atto espresso e motivato, la loro eventuale inesistenza o mancata detenzione, specificandone le ragioni. Le spese, pari a euro 2.000 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato accolto con accertamento del diritto e ordine all’amministrazione di ostendere i documenti o attestare formalmente la loro inesistenza o mancata detenzione.
Fondano il diritto di accesso documentale e impongono all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza in modo effettivo e non meramente interlocutorio.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’accesso difensivo, strumentale alla tutela in giudizio dei propri diritti e interessi.
art. 25, comma 2, l. n. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di fornire una risposta motivata all’istanza di accesso.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Impone il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini; tali principi vietano risposte ambigue, rinvii generici e condotte elusive dell’obbligo di provvedere.
È richiamato quale base normativa dell’accesso nella materia dei contratti pubblici, compresa la documentazione relativa alla fase esecutiva dell’affidamento.
È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento dell’istanza di accesso civico generalizzato.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006
È richiamato in relazione agli obblighi dell’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso e alla necessità di una risposta effettiva.
Massime di principio
- L’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso non può limitarsi a rinviare genericamente l’interessato a un’altra amministrazione: deve verificare la disponibilità e la detenzione dei documenti e pronunciarsi in modo chiaro sull’istanza.
- Quando l’amministrazione sostiene di non detenere i documenti richiesti, deve attestarlo formalmente, in modo espresso, univoco e motivato, assumendosi la responsabilità della veridicità della dichiarazione; non sono sufficienti formule ambigue, risposte interlocutorie o mere dichiarazioni contenute negli scritti difensivi.
- Gli atti interni, le direttive, i protocolli e le determinazioni tecnico-organizzative che orientano l’utilizzo e l’approvvigionamento di prodotti nell’esecuzione di una convenzione pubblica rientrano nell’oggetto dell’accesso quando siano connessi alla fase esecutiva del contratto e alla verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali.
- L’amministrazione che, nelle proprie difese, affermi l’esistenza di scelte organizzative o sanitarie idonee a orientare l’attività dei propri servizi deve chiarire se tali scelte siano state formalizzate in documenti detenuti dall’ente; se gli atti esistono, devono essere ostesi nei limiti di legge, mentre se non esistono o non sono detenuti deve esserne data formale attestazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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