Cassazione Penale, Sentenza n. 47345/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione dell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione: si contestava l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per le estorsioni contestate (capo 2 in danno di Cataldo Bianchi e capo 8 in danno di Domenico Avvantaggiato), sostenendo che le somme erano doni o prestiti e che il G.i.p. aveva correttamente escluso la sussistenza degli indizi; 2) violazione dell'art. 74, commi 1,3,4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione: si contestava la qualificazione di Pascali come promotore/vertice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 26), lamentando apoditticità, la mancanza di specifici reati-fine a carico di Pascali e l'assenza degli elementi tipici di un'associazione di tipo mafioso/dedita al narcotraffico (cassa comune, disponibilità di mezzi, affectio societatis, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato e non ammette rivalutazione dei fatti né nuova valutazione degli elementi indiziari propri del giudice di merito. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame motivasse in modo coerente e non manifestamente illogico la gravità indiziaria a carico di Nicola Pascali sia con riferimento alle estorsioni (pagamenti periodici, conversazioni intercettate e missiva che invita a farsi "dare qualcosa fissa al mese") sia con riferimento all'associazione per il traffico di stupefacenti (esistenza di cassa/contabilità, deposito/"laboratorio", delega operativa ad Agrosì con avallo di Pascali tramite la moglie). I rilievi difensivi sono stati ricondotti a una rinnovata valutazione di merito, non consentita in questa sede. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, con adempimenti a cura della cancelleria ex art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in ordine a vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione costituiscano, in larga parte, una richiesta di rivalutazione del merito non ammessa in sede di legittimità per le misure cautelari
art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme in materia di reati inerenti gli stupefacenti invocate per contestare la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sui requisiti indiziari dell'associazione (cassa comune, disponibilità di locali, contabilità, delega operativa)
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria dopo la pronuncia
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di legittimità: non può riaprire la valutazione di merito né riconsiderare i fatti già valutati dal giudice del riesame o dal G.i.p.
- Se il ricorso si limita a riproporre censure di merito o a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi fattuali già valutati, è probabile che venga dichiarato inammissibile
- Per le estorsioni 'ambientali' elementi quali pagamenti periodici, conversazioni intercettate che collegano le elargizioni al 'pensiero per' o ai saluti di un capo, e comunicazioni interne (missive) possono costituire gravi indizi di estorsione anche se la persona offesa formula versioni attenuanti
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della gravità indiziaria, sono significativi indici come l'esistenza di una cassa/contabilità comune, la disponibilità di luoghi deputati al taglio/confezionamento, la delega operativa a terzi con avallo di un vertice detenuto e la contiguità organizzativa (affectio societatis)
- La decisione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque le doglianze in cassazione devono mirare a questioni di diritto chiaramente sollevabili in questa sede
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