Cassazione Civile, Ordinanza n. 33409/2025 del 21/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui un comune ha richiesto a una società il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2012, oltre alla sanzione per omessa dichiarazione, in relazione a cartelloni stradali di notevole superficie collocati in varie aree del territorio comunale. In primo grado era stata chiamata in causa la società proprietaria degli impianti pubblicitari. I giudici di merito avevano ritenuto che la contribuente fosse il soggetto pubblicizzato e che, in assenza di dichiarazione, l'imposta fosse dovuta sull'intero anno, con conseguente irrogazione della sanzione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) ha sostenuto che, se il soggetto obbligato è il soggetto pubblicizzato, l'imposta dovrebbe essere limitata al periodo di effettiva disponibilità e utilizzazione del mezzo, e non a tutto l'anno solare, con contestazione del richiamo a precedente di legittimità; (2) ha dedotto che la sanzione per omessa dichiarazione non può gravare sul soggetto pubblicizzato, perché l'obbligo dichiarativo riguarda solo il soggetto passivo principale, cioè chi dispone del mezzo pubblicitario; (3) ha lamentato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per mancata indicazione della delibera comunale di determinazione delle tariffe applicate per l'anno 2012.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta sia l'applicazione dell'imposta su base annuale in caso di omessa dichiarazione, sia la sufficienza della motivazione dell'avviso anche senza allegazione o specifica indicazione della delibera tariffaria, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale e quindi conoscibile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità risponde in solido per il tributo, ma non per la sanzione per omessa dichiarazione, che resta riferita al solo soggetto passivo tenuto all'adempimento dichiarativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario limitatamente alle sanzioni irrogate per l'omessa dichiarazione ex art. 8 del d.lgs. n. 507/1993. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del comune.
Norme richiamate
Individua il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità in chi dispone del mezzo pubblicitario e prevede la solidarietà del produttore o venditore della merce o del fornitore dei servizi oggetto della pubblicità, quale obbligato solidale al pagamento del tributo.
Pone a carico del soggetto passivo l'obbligo di presentare dichiarazione preventiva della pubblicità; in caso di omissione opera una presunzione di effettuazione della pubblicità e l'imposta è determinata secondo le regole previste dalla norma.
Richiamato per escludere che, nella fattispecie di omessa dichiarazione, l'imposta debba essere commisurata a un periodo infrannuale, ritenendosi invece corretta l'applicazione su base annuale.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulle sanzioni, ma la Corte chiarisce che la sanzione per omessa dichiarazione non può essere estesa al soggetto solidalmente obbligato al solo tributo.
art. 3, comma 5 d.lgs. n. 507/1993
Evocato in relazione alla determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e alla delibera comunale applicabile.
Richiamato quale parametro generale della motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario non impone l'allegazione o la riproduzione di atti generali, regolamenti o delibere comunali soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili.
la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione
La Corte richiama il principio di personalità della sanzione amministrativa tributaria.
ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
Conferma il principio per cui la responsabilità sanzionatoria presuppone la riferibilità soggettiva della violazione.
È richiamato per affermare che, nelle ipotesi previste, il soggetto nell'interesse del quale è stata commessa la violazione risponde solidalmente della sanzione solo nei casi espressamente disciplinati.
art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003
Viene richiamato per ribadire che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico della persona giuridica, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nell'imposta comunale sulla pubblicità, in caso di omessa dichiarazione, il tributo può essere liquidato sulla base della presunzione legale di effettuazione della pubblicità e commisurato all'intero anno, quando la fattispecie ricada nella previsione normativa applicata dalla Corte.
- La solidarietà prevista dalla disciplina dell'imposta sulla pubblicità riguarda il pagamento del tributo tra soggetto passivo principale e soggetto pubblicizzato, ma non si estende automaticamente alle sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi, che restano riferite al soggetto tenuto per legge a presentare la dichiarazione.
- La motivazione dell'avviso di accertamento tributario è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere la pretesa fiscale; non è necessario allegare o indicare in modo analitico atti generali, regolamenti o delibere comunali soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili.
- Il principio di personalità della sanzione amministrativa tributaria impedisce di imputare la sanzione a un soggetto estraneo all'obbligo violato, salvo specifiche previsioni normative di solidarietà sanzionatoria.
- Il giudice di legittimità può decidere nel merito, dopo la cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa sia definibile sulla base degli elementi già acquisiti.
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